investimenti-start-up-innovativeInvestimenti in Start Up innovative: le modalità operative sono indicate nel Decreto del MEF del 7 maggio 2019, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 156 del 05.07.2019.


Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società
di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili.

Anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonchè agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Investimenti in Start Up innovative: le agevolazioni fiscali

I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati. Per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d’imposta ai sensi del presente decreto.

Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta ai sensi del presente decreto.

Nonchè qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi. Tuttavia non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Inoltre, le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate dai contribuenti con le altre misure di favore disposte dall’art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Condizioni per i benefici

Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino:

a) una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite sopra citato. O, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro
sessanta giorni dal conferimento.

b) copia del piano di investimento della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonche’ sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti. Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo di sette anni dalla prima vendita commerciale

Al piano di investimento si deve allegare:

  • per un’impresa fino a dieci anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l’impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l’assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;
  • per un’impresa senza limiti di eta’, un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l’art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014.

A questo link il testo completo del Decreto.