imposta-bollo-conti-correntiImposta Bollo sui Conti Correnti: ecco alcune indicazioni utili su come funziona nello specifico questo tributo.


Imposta Bollo Conti Correnti. Il conto corrente viene utilizzato sia dai soggetti privati che dalle aziende. I primi lo adoperano principalmente per la canalizzazione dello stipendio, l’addebito delle utenze e come forma impropria di risparmio; le aziende lo utilizzano invece per convogliare i flussi di denaro (incassi e pagamenti) nazionali ed internazionali attraverso i bonifici.

Esso permette quindi di utilizzare tutti gli strumenti che sostituiscono il denaro contante (quali: assegni, carte di credito, bonifici, addebiti preautorizzati), e servizi di home banking.

Un normale conto corrente subisce una tassazione su due fronti:

  1. L’imposta di bollo per le persone giuridiche e per le persone fisiche, in questo caso non dovuta però per giacenze medie inferiori a 5.000,00 euro.
  2. L’ulteriore imposta di bollo pari allo 0,2% sui depositi e sul valore del deposito titoli.
  3. L’imposizione tributaria del 26% sugli interessi maturati (l’aliquota sulle rendite finanziarie è stata alzata a tale livello a partire dal 1º luglio 2014).

Nello specifico, l’Imposta di bollo sui conti correnti come funziona?

Imposta Bollo Conti Correnti

Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo applicabile

  • agli estratti di conto corrente,
  • ai rendiconti dei libretti di risparmio
  • ed alle comunicazioni inviate alla clientela relative ai prodotti finanziari.

L’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente bancari e postali è prevista in misura fissa su base annua.

La tassazione dei depositi bancari è, invece, stabilita in misura proporzionale, pari all’1,5 per mille annuo a partire dal 2013.

Questo si può leggere in dettaglio direttamente nell’art. 19, comma 1, del decreto Salva Italia prevede a decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale:

a) se il cliente è persona fisica euro 34,20
b) se il cliente è diverso da persona fisica euro 100
”.

Il rapporto di conto corrente, ai sensi dell’articolo 1852 e ss. del codice civile, si caratterizza per lo svolgimento di un ‘servizio di cassa’ da parte dell’intermediario che si obbliga a compiere operazioni di incasso e pagamenti su istruzione e nell’interesse del cliente (correntista).

E i depositi?

Chi intende aprire un conto corrente, quindi, non si propone di realizzare un investimento e può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza di un termine di preavviso eventualmente pattuito.

Con riferimento ai depositi in conto corrente, si precisa che l’imposta deve essere applicata, in via autonoma, rispetto a quella applicata in relazione al rapporto di conto corrente, nella misura proporzionale dell’1,5 per mille, per le giacenze che risultano ‘vincolate’, ovvero per le quali il cliente perde la libera disponibilità, fintanto che permane il vincolo.

Tali giacenze non devono essere considerate ai fini della valutazione complessiva della posizione del cliente persona fisica, per la verifica del limite di esenzione disposto dalla nota 3-bis all’articolo 13 della citata Tariffa.

A questo link potete trovare maggiori informazioni, fornite dalla Circolare 15/E dell’Agenzia delle Entrate.