Se, alle porte delle vacanze estive, si pensa di andare in un Paese Extraeuropeo è necessario richiedere la patente internazionale o convertire la propria patente nella lingua del Paese che si intende visitare. Andiamo a vedere tutti i dettagli.


Se per le vacanze avete pensato di viaggiare da un paese all’altro, sappiate che non è sufficiente avere soltanto le seguenti patenti:

Ma bensì sarà fondamentale l’utilizzo della patente internazionale.

A cosa serve la patente internazionale?

La patente internazionale è un documento che consente a qualsiasi conducente di poter guidare nel territorio Extraeuropeo. Mentre all’interno dell’Unione Europea è sufficiente la semplice patente di guida rilasciata in Italia, al di fuori dell’Unione Europea questa non è assolutamente considerata valida. Pertanto, la patente internazionale è essenziale per circolare fuori la Comunità Europea.

 

I vari tipi di patente internazionale

Secondo quanto riportato dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) esistono due modelli di patente internazionale:

  • Il modello “Convenzione di Ginevra 1949”, che ha validità di 1 anno. Questo modello è valido nei seguenti Paesi: Argentina, Australia, Cambogia, Perù, Marocco, Canada, Cuba, Egitto, India, Giordania, Nuova Zelanda, Singapore, USA, Sud Africa, Sri Lanka, Thailandia, Turchia e Venezuela.
  • “Convenzione di Vienna 1968”, che ha validità di 3 anni. Questa è valida in: Argentina, Cile, Bahamas, Bielorussia, Brasile, Ecuador, Filippine, Indonesia, Messico, Iran, Mongolia, Sud Africa, Thailandia, Uruguay e Venezuela.

 

Dove richiedere la patente internazionale?

La richiesta va presentata all’Ufficio di motorizzazione civile e comprende:

  • Il Modello TT 746 (disponibile allo sportello dell’ufficio e sul Portale dell’automobilista) dove va specificato il modello di patente internazionale richiesto;
  • Una fotocopia fronte e retro della patente di guida in corso di validità;
  • Attestazione di versamento di € 10,20 sul conto corrente n° 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione);
  • Attestazione di versamento di € 16,00 sul conto corrente n° 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione);
  • Marca da bollo da € 16,00;
  • Permesso di Soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
  • Due fotografie uguali e recenti, in formato tessera. Una delle due deve essere autenticata.

 

Quanto costa?

La spesa complessiva, per ottenere il documento di guida internazionale, è lo stessa in ogni regione d’Italia. Per quanto riguarda la Sicilia, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta, in quanto regioni a statuto speciale in cui la Motorizzazione Civile non dipende dal Ministero, ma dall’ente locale, potrebbero avere costi differenti.

 

Chi può richiedere la patente internazionale?

Il documento di guida internazionale può essere richiesto sia dal diretto interessato che da una persona delegata, con la variante di presentarsi, oltre che con i documenti citati sopra, anche con i seguenti allegati:

  • apposita delega firmata in carta semplice dal diretto interessato;
  • carta d’identità in corso di validità della persona delegata;
  • copia della carta d’identità in corso di validità del diretto interessato.

 

I tempi di attesa

I tempi di attesa per ottenere la patente internazionale possono variare in base al carico di lavoro dell’Ufficio di Motorizzazione Civile. Di solito variano dai 10 ai 20 giorni lavorativi, per questo si consiglia di effettuare la richiesta con largo anticipo dalla partenza.

 

Le sanzioni

L’articolo 116, cc 15 e 17 del codice stradale sancisce: “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida”