fondi-per-fusione-comuniFondi per Fusione Comuni, il decreto di riparto è in fase di erogazione. Dalle proiezioni fornite dal ministero dell’Interno i contributi statali per il corrente anno risultano insufficienti rispetto al fabbisogno.


Nella riunione odierna della Conferenza Stato Città, a cui l’Anci era rappresentata da Umberto Di Primio, vice presidente e sindaco di Chieti, è stato affrontato il tema dei criteri previsti per la ripartizione del fondo ad oggi disponibile per le fusioni di Comuni, considerando che dalle proiezioni fornite dal ministero dell’Interno i contributi statali per il corrente anno risultano insufficienti rispetto al fabbisogno.

L’Anci ha evidenziato che una mera modifica dei criteri di assegnazione dei contributi come ad oggi previsti dal relativo decreto ministeriale comporterebbe uno spostamento delle risorse tra tutti i Comuni fusi senza risolvere sostanzialmente il problema principale.

Rispetto a tale problematica, per poter garantire la piena copertura dell’obiettivo fissato dalla normativa di riferimento, andrà eventualmente valutata l’opportunità di una integrazione del fondo attingendo a risorse comunque esterne al Fondo di Solidarietà Comunale.

Il governo si è dichiarato allo stato nell’impossibilità di trovare risorse per consentire ai Comuni di soddisfare il fabbisogno, pari al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010 ai Comuni che si fondono – nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. Pertanto il decreto di riparto sarà attuato sulla base della normativa vigente.

Fondi per Fusione Comuni. Gli interventi in materia di unioni e fusioni di comuni

La gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali è finalizzata a superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli comuni per la razionalizzazione della spesa e per il conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi.

L’ordinamento prevede la possibilità di esercitare in forma associata le funzioni locali attraverso due strumenti:

  • la convenzione;
  • l’unione di comuni.

Gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato determinati funzioni e servizi.

In alternativa, due o più comuni possono costituire una unione, vero e proprio ente locale dotato di statuto e di organi rappresentativi propri, per l’esercizio stabile di funzioni e servizi.

L’ordinamento prevede due tipologie di esercizio in forma associata tramite unione di comuni o convenzione: quella, facoltativa, per l’esercizio associato di determinate funzioni e quella obbligatoria, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per l’esercizio delle funzioni fondamentali.

Le regioni hanno il compito di individuare i livelli territoriali ottimali di esercizio associato di funzioni comunali, di promuovere e favorire l’associazionismo.

Disposizioni incentivanti sono previste anche da parte dello Stato nella forma di contributi e di agevolazioni in materia di rispetto del patto di stabilità interno. Gli incentivi sono destinati sia ai comuni che stipulano convenzioni o che formano unioni di comuni, sia a quelli che danno vita a fusioni di comuni.

La fusione di uno o più comuni, con l’istituzione di un nuovo comune, costituisce la forma più compiuta di semplificazione e razionalizzazione della realtà dei piccoli comuni. Anche le fusioni di comuni godono di incentivi statali.