rottamazione-ingiunzioni-pagamento-enti-localiRottamazione ingiunzioni di pagamento Enti Locali: arrivano le istruzioni del’IFEL che, con una serie di documenti, fa chiarezza sull’argomento.


La definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento è prevista dall’articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34 (cd. “dl Crescita”).

Questa è la terza definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, dopo quella prevista dall’articolo 6-ter del dl n.193 del 2016 e quella dell’articolo 1, co.11-quater n. 148 del dl 2017.

Rispetto a quest’ultima norma, che faceva riferimento alle notifiche intervenute fino al 16 ottobre 2017, la possibilità di definizione è estesa ora alle ingiunzioni notificate fino al 31 dicembre 2017.

La Nota di approfondimento contiene un esame della nuova normativa e si propone di rappresentare uno strumento per comprendere ed affrontare le sue principali criticità.

Di seguito si riportano uno Schema di Delibera e uno Schema di Regolamento, solo per i Comuni che intendano aderire alla definizione.

Rottamazione ingiunzioni di pagamento Enti Locali

Si tratta di una facoltà che deve essere esercitata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del dl Crescita (dl 30 aprile 2019, n.34), e quindi entro lunedì 1° luglio 2019 (poiché la scadenza effettiva – 30 giugno – è domenica), mediante delibera del consiglio comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997.

Con la stessa delibera di adesione alla definizione agevolata, che dovrà essere pubblicata entro trenta giorni dall’adozione nel sito internet istituzionale del Comune, gli enti territoriali stabiliscono anche l’esclusione delle sanzioni relative alle entrate in questione, oltre che:

  • il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
  • le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  • i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  • il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Ai link qui di seguito tutti i documenti prodotti dall’IFEL.

NOTA Ifel – Definizione agevolata ingiunzioni 2019

Schema di delibera Definizione agevolata ingiunzioni 2019

Schema di regolamento – Definizione agevolata ingiunzioni 2019