memorizzazione invio corrispettivi ipotesi esoneroMemorizzazione e Invio Corrispettivi, le ipotesi di esonero: in tal modo, viene garantita la graduale attuazione del nuovo adempimento in ragione delle tipologia di attività esercitata.


Memorizzazione e Invio Corrispettivi, le ipotesi di esonero secondo il MEF. Tra le operazioni per cui l’obbligo, in questa prima fase, non scatta rientrano le cessioni di tabacchi, giornali, prodotti agricoli e quelle effettuate su mezzi di trasporto in viaggi internazionali.

È stato firmato, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il decreto ministeriale 10 maggio 2019 con il quale sono state individuate le ipotesi di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri (“scontrino elettronico”). In tal modo, viene garantita la graduale attuazione del nuovo adempimento in ragione delle tipologia di attività esercitata.

La previsione dell’adempimento

Il decreto legislativo 127/2015 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2020, coloro che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Il nuovo adempimento sostituisce l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale (articolo 2).

L’entrata in vigore delle nuove regole di certificazione è anticipata al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume di affari superiore a 400mila euro.

Lo stesso articolo 2 espressamente prevede che, con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, possono essere previste specifiche ipotesi di esonero in ragione della tipologia di attività esercitata.

A tal proposito, lo scorso 12 aprile avviata una procedura di consultazione pubblica che ha coinvolto le associazioni di categoria degli operatori economici interessati, chiamate a formulare osservazioni e proposte sulla casistica degli esoneri da considerare in vista dell’adozione del decreto ministeriale.

Il Dm 10 maggio 2019

Sulla base delle indicazioni emerse all’esito della consultazione pubblica, il Mef, quindi, ha predisposto il decreto firmato ieri, individuando dettagliatamente le operazioni per cui, nella fase di prima applicazione delle nuove regole, non opera l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Come si legge nella relazione illustrativa, la previsione dei casi di esonero è finalizzata a “superare in via graduale il ricorso ai documenti fiscali attualmente in uso, sostitutivi della fattura (scontrini e ricevute fiscali), al fine di attuare una uniforme modalità digitale di certificazione dei ricavi/compensi”.

Operazioni esonerate

In base a quanto previsto dall’articolo 1 del decreto, sono esonerate:

  • le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (ad esempio, cessioni di tabacchi; cessioni di prodotti agricoli effettuate dagli agricoltori che applicano il regime speciale; cessioni di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri; servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento; servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione – articolo 2, Dpr 696/1996, Dm 13 febbraio 2015 e Dm 27 ottobre 2015)
  • le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale
  • le operazioni collegate e connesse, nonché le operazioni marginali, effettuate in relazione a quelle indicate nei due punti precedenti o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura (sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume di affari del 2018) – questa ipotesi di esonero si applica fino al 31 dicembre 2019
  • le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale (ad esempio, le cessioni a bordo delle navi da crociera).

I dati relativi alle operazioni esonerate, peraltro, devono continuare a essere annotati nel registro dei corrispettivi (articolo 24, Dpr 633/1972). Inoltre, per le operazioni collegate e marginali e per quelle eseguite sui mezzi di trasporto durante viaggi internazionali, oltre all’annotazione nel registro dei corrispettivi, bisogna continuare a emettere ricevuta o scontrino fiscale.

In ogni caso, chi effettua le operazioni esonerate può comunque decidere di procedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Cessioni di benzina e gasolio e di beni tramite distributori automatici

L’articolo 2 del decreto stabilisce che restano ferme le disposizioni del Dlgs 127/2015 relative alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle cessioni:

  • di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori (articolo 2, comma 1-bis)
  • di beni o prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici (articolo 2, comma 2).

Peraltro, fino al 31 dicembre 2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati per le operazioni, diverse dalle cessioni di benzina o gasolio, i cui compensi o ricavi non superino l’1% del volume di affari 2018. Per queste operazioni, quindi, bisogna continuare a emettere ricevuta o scontrino fiscale.

Anche gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante possono comunque scegliere di adeguarsi fin da subito allo “scontrino elettronico”.

Carattere temporaneo dell’esonero

L’articolo 3, infine, prevede che con successivi decreti ministeriali saranno individuate le date a partire dalle quali le ipotesi di esonero non saranno più operative.