Definizione liti tributarie 2019: l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulla procedura di regolarizzazione prevista dall’articolo 6, Dl 119/2018.
Definizione agevolata delle controversie pendenti ancora sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle entrate: dopo la n. 6/2019, pubblicata lo scorso 1° aprile, con una nuova circolare (la n. 10/2019), infatti, l’Amministrazione fornisce ulteriori chiarimenti sulla procedura di regolarizzazione prevista dall’articolo 6, Dl 119/2018.
Definizione liti tributarie 2019: l’Agenzia delle Entrate, con il nuovo documento di prassi contiene, in particolare, espone le risposte a quesiti formulati dagli uffici periferici e da alcune associazioni di categoria.
Questi i macro-argomenti trattati:
- atti oggetto delle liti definibili
- determinazione degli importi dovuti
- sospensione delle controversie definibili
- definizione agevolata ed enti sportivi dilettantistici.
Di seguito si indicano sinteticamente alcuni dei chiarimenti emersi dalle risposte elaborate dall’Agenzia.
Liti relative ad avvisi di liquidazione per la registrazione degli atti giudiziari
Data la loro funzione essenzialmente riscossiva, non sono definibili in via agevolata le controversie aventi a oggetto avvisi di liquidazione relativi all’applicazione dell’imposta di registro agli atti giudiziari.
Liti su cartelle di pagamento
La definibilità delle controversie aventi a oggetto cartelle di pagamento emesse a seguito di un omesso versamento deve essere esclusa anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia eccepito la decadenza dei termini per la notifica dell’atto.
Definizione della lite da parte di un socio di un soggetto in regime di trasparenza fiscale
Ai fini della definizione agevolata, le controversie instaurate dai soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione devono essere considerate “liti autonome”. Pertanto, nel caso in cui il socio intenda definire la controversia pendente sull’avviso di accertamento ai fini Irpef relativo al suo reddito di partecipazione e il soggetto trasparente abbia a sua volta impugnato l’avviso di accertamento che non contiene alcun recupero di imposta, il socio potrà proporre unicamente l’istanza di definizione agevolata della lite relativa al reddito di partecipazione.
Sospensione del processo
La lite sospesa dalla Commissione tributaria provinciale ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. (sospensione necessaria) può essere definita con il pagamento del 90% del relativo valore a patto che, naturalmente, ricorrano tutti i presupposti e le condizioni richieste per la procedura di regolarizzazione.
Giudicato interno
Nell’ipotesi in cui, a seguito dell’impugnazione di un avviso di accertamento recante molteplici recuperi, la Ctp e la Ctr hanno emesso sentenze di parziale accoglimento e sono state proposte impugnazioni parziali (in modo tale che, per effetto dei giudicati interni, il giudizio instaurato in Cassazione dall’Agenzia delle entrate concerne un unico recupero, rispetto al quale il contribuente è risultato vittorioso in primo e in secondo grado), per la parte ancora in contestazione alla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura di regolarizzazione è possibile effettuare la definizione con il pagamento del 15% del valore della controversia (articolo 6, comma 2, lettera b).
Soccombenza dell’Agenzia delle entrate nel giudizio di revocazione
La controversia pendente in Cassazione, instaurata dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Ctr emessa in sede di revocazione, è definibile tramite il pagamento di un importo corrispondente al 15% del relativo valore (articolo 6, comma 2, lettera b).
Sanzione per omessa regolarizzazione di fatture
La sanzione prevista in caso di omessa regolarizzazione di fatture (articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997) è una “sanzione non collegata al tributo” (vedi circolare n. 12/2003, paragrafo 10.3.3). Ne consegue che la lite avente a oggetto esclusivamente tale tipologia di sanzione può essere definita con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e con il pagamento del 40% negli altri casi.
Valore della lite – consolidato
Chiarimenti sono stati chiesti anche in relazione all’ipotesi di liti instaurate dalla consolidata e dalla consolidante nei confronti dei rispettivi avvisi di accertamento Ires di primo e di secondo livello (emessi dall’Ufficio prima dell’entrata in vigore della disposizione che ha unificato l’atto di accertamento nei confronti del consolidato – articolo 40-bis, Dpr 600/1973), e in cui entrambe le società hanno impugnato gli atti di accertamento con separati ricorsi e il giudizio instaurato dalla consolidante è stato sospeso dalla Ctp in attesa della decisione della Cassazione sul contenzioso relativo all’accertamento di primo livello.
In tal caso, l’Agenzia ritiene possibile la definizione agevolata della lite pendente in Cassazione relativa all’accertamento di primo livello da parte della consolidata, avente a riferimento l’imposta “teorica”. A seguito del perfezionamento della definizione, potrà essere richiesta la dichiarazione di cessata materia del contendere anche nella lite relativa all’accertamento di secondo livello.
Importi scomputabili
Gli importi versati in pendenza di giudizio e non ancora rimborsati dall’ufficio, a seguito di sentenza favorevole al contribuente, possono essere scomputati dalle somme dovute per la definizione agevolata. Tuttavia, anche in tal caso vale la regola secondo cui “la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione” (articolo 6, comma 9). Pertanto, le maggiori somme corrisposte in pendenza di giudizio non risultano rimborsabili.
Calcolo degli interessi nell’ambito della definizione prevista per gli enti sportivi
Con riguardo alla “speciale” ipotesi di definizione agevolata delle liti riguardanti le società e le associazioni sportive dilettantistiche, dato che l’articolo 7, Dl 119/2018 espressamente si riferisce agli “interessi accertati”, la determinazione degli importi dovuti per la regolarizzazione deve essere sempre operata tenendo conto delle somme effettivamente in contestazione.