Il Decreto attuativo sui PIR è in Gazzetta Ufficiale: la novità si lega al fatto che le agevolazioni fiscali sono collegate a una quota d’investimenti dedicati a start-up e PMI innovative.
Il Decreto attuativo sui PIR è in Gazzetta Ufficiale. Il decreto attuativo firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rende pienamente operativi i nuovi PIR (Piani Individuali di Risparmio).
La novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, è legata al fatto che le agevolazioni fiscali sono collegate a una quota d’investimenti dedicati a start-up e PMI innovative.
Con questo provvedimento, pertanto, si regolamentano le modalità e i criteri di investimento in PMI che dovranno essere effettuati in parte in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali e in parte in quote o azioni di fondi per il venture capital, ovvero organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono almeno il 70 per cento dell’attivo nelle predette imprese. A tal fine considerati ammissibili gli investimenti in equity e quasi-equity.
Le nuove disposizioni si applicheranno ai PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, mentre per i PIR costituiti fino al 2018 continuerà invece ad applicarsi la disciplina pre-vigente con la possibilità di adeguamento del portafoglio di investimento alla nuova disciplina.
Decreto attuativo PIR in Gazzetta Ufficiale
Ma cosa sono questi piani individuali di risparmio, altrimenti detti PIR?
I PIR prevedono una destinazione di somme o valori per un importo massimo, per ciascun anno, di € 30.000, al netto dei costi, per persona fisica con un limite d’investimento massimo di € 150.000. Per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge istitutiva dei PIR, è obbligatoria la detenzione di ciascun investimento annuale per almeno 5 anni.
L’agevolazione decade se gli importi vengono ritirati prima del vincolo temporale quinquennale o se non vengono rispettate le quote d’investimento previste dalla legge. Al verificarsi di tale evento sorge l’obbligo di corrispondere le imposte non pagate, con i relativi interessi.