Appalti, scadenza del termine di validità dell’offerta: comporta decadenza dell’aggiudicazione? E’ ancora possibile stipulare il contratto?
Una delle funzioni del termine di validità dell’offerta è quella di garantire all’impresa aggiudicataria, una volta scaduto, di poter esercitare una sorta di diritto di recesso dal rapporto con la Stazione Appaltante ma, al contempo, anche di mantenere la vittoria della gara quale precedente curriculare. Tale funzione è prevista appositamente a vantaggio dell’offerente aggiudicatario medesimo.
Altresì, la Stazione Appaltante, a seguito del decorso del termine anzidetto, non perde ogni potere, ma anzi può ed è tenuta a verificare la possibilità di stipulare il contratto con l’aggiudicatario, se ancora ne ricorrono i presupposti di legge e se quest’ultimo ancora ne sia intenzionato o, in caso contrario, ad aggiudicare ad altri.
Appalti, scadenza termine validità offerta
La giurisprudenza sull’argomento, più che focalizzarsi sulla perentorietà del termine di cui all’art. 32, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, pone l’attenzione alle posizioni che sono coinvolte nella fase dell’approvazione delle operazioni di gara e di verifica dei requisiti dell’aspirante aggiudicatario:
“Il termine di 180 giorni è da considerare quale spatium deliberandi massimo per addivenire alla sottoscrizione del contratto, evitando che ulteriori lungaggini possano andare danno dell’impresa concorrente ovvero della stessa stazione appaltante ove costretta ad un’aggiudicazione che di fatto non conduce all’esito cui la stessa procedura mira. La sopravvenuta scadenza del termine di validità dell’offerta a seguito dell’eccessivo prolungamento delle operazioni di gara consente all’aggiudicatario la scelta di disimpegnarsi da ogni vincolo negoziale senza incorrere in alcuna sanzione. In sostanza, è riservata all’aggiudicatario, nell’ambito della sue autonome determinazioni imprenditoriali, la scelta se confermare la sua offerta ormai scaduta, addivenendo alla stipula, ovvero esercitare il suo diritto di recesso dalla fase della stipula.” (TAR Napoli, 14.01.2019 n. 201).
Il portato della norma, dunque,
“non presuppone un’ipotesi di decadenza ex lege dell’offerta decorso il relativo termine, consentendo all’offerente, con atto espresso, di potersi svincolare dalla stessa prima dell’approvazione dell’aggiudicazione definitiva” (TAR Roma, 26.04.2019 n. 5302)