concorsi-enti-locali-reclutamento-personaleConcorsi Enti Locali: reclutamento personale, per il Comune c’è ampio margine e potere di scelta, anche dopo il bando. Lo sostiene il TAR Lazio, con la Sentenza del Tar Lazio n. 4191/2019.


Lo ha affermato il Tar Lazio, con la sentenza n. 4191/2019, rigettando, nel caso specifico, il ricorso proposto dai vincitori e dagli idonei del concorso bandito da un Comune.

I ricorrenti, risultati vincitori o semplicemente idonei nelle graduatorie relative al concorso volto al reclutamento presso il Comune per posizioni di personale di ruolo di categoria D, indetto con avviso pubblico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con il ricorso introduttivo hanno impugnato, previa sospensione dell’efficacia, la deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto “Programma Triennale del fabbisogno di personale e conseguente ridefinizione della dotazione organica” ed ogni atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale.

Concorsi Enti Locali e reclutamento personale: la decisione del TAR

Il carattere privilegiato della mobilità volontaria quale procedura di approvvigionamento di personale rispetto ai concorsi e a graduatorie ancora attive, anche nell’ottica del raggiungimento del risparmio di spesa (finalità primaria ormai in tutte le realtà amministrative è efficacemente sottolineato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per cui

“l’esistenza di una graduatoria ancora valida, se limita (o in ipotesi, addirittura esclude ) la libertà di indire un nuovo concorso, non incide sulla libertà di avviare una procedura di mobilità poichè la preferenza accordata dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 14/ 2011 allo scorrimento della graduatoria rispetto all’indizione di una nuova procedura concorsuale non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre Amministrazioni, […] la mobilità consente varie finalità quali l’acquisizione del personale già formato, l’immediata operatività delle scelte, l’assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni” (Cons. St., Sez. III, 19.06.2018 n. 3750; Cons. St., Sez. IV, 30.03.2018 n. 2027).”

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