accesso-nuovo-regime-forfetario-2019Accesso al nuovo Regime Forfetario 2019: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate nella circolare 9/2019, che già aveva fornito indicazioni sulle cause ostative.


Ecco le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso del requisito stabilito dal comma 54 e non incorrano in una delle cause ostative previste.

Il regime forfetario si applica sia ai soggetti già in attività sia a coloro che intraprendono una nuova attività e non prevede una scadenza legata a un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica; la sua  applicazione è, pertanto, subordinata solo al verificarsi delle condizioni di seguito descritte.

Accesso al nuovo Regime Forfetario 2019

Il comma 54 dispone che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni applicano il regime forfetario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi non superiori a euro 65.000.

Il successivo comma 64 consente l’applicazione del regime anche alle imprese familiari, stabilendo le modalità di determinazione dell’imposta sostitutiva da parte dell’imprenditore.

Si ritiene che la predetta previsione normativa sia altresì applicabile all’azienda coniugale non gestita in forma societaria; in tal caso, l’imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.

Rispetto alla previgente formulazione della disposizione normativa è stata introdotta una soglia unica di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata.

Il nuovo limite di ricavi/compensi di 65.000 euro va verificato, come si evince dall’espressa previsione normativa, con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario.

Da ciò consegue che, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia superato la soglia di 30.000 euro di ricavi/compensi al 31 dicembre 2018, ma abbia conseguito/percepito, nel medesimo periodo d’imposta, ricavi/compensi non superiori alla soglia di 65.000 euro (quindi superiori ai limiti imposti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati dalla nuova previsione della legge di bilancio 2019), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019.

Per la verifica dell’eventuale superamento del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento.

Per tutte le altre informazioni potete consultare il testo completo della Circolare.