bonus-mobilita-verde-2019-regoleBonus mobilità verde 2019: le regole sono state emanate dal ministero dello Sviluppo economico (Mise), al fine di implementare l’operatività delle agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2019.


I concessionari, dopo aver inserito sulla piattaforma del Mise la prenotazione dell’agevolazione, hanno a disposizione fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.

 

Pronta la disciplina applicativa degli incentivi fiscali per la mobilità verde: è stato pubblicato, infatti, il decreto 20 marzo 2019, con il quale il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha emanato le regole necessarie per l’operatività delle agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 1031-1047 e 1057-1064, legge 145/2018).

In tal modo, i concessionari potranno inserire sulla piattaforma appositamente predisposta dal Mise (già operativa dallo scorso 1° marzo per consentire la registrazione), l’ordine e la prenotazione dell’incentivo: dalla prenotazione si avranno a disposizione fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.

Le misure di favore

Prima di esaminare i contenuti del decreto su ecobonus mobilità ed ecotassa, è opportuno ricordare quali sono i benefici in esame, sui quali, peraltro, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti lo scorso mese di febbraio con la risoluzione n. 32/E.

Ecco quali sono, in sintesi, le agevolazioni:

– a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria (leasing), e immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 (automobili) nuovo di fabbrica è riconosciuto un contributo, parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), corrisposto dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto e a quest’ultimo rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo, che, a loro volta lo recuperano sotto forma credito d’imposta;

– a coloro che nel 2019 acquistano, anche in leasing, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e ed L3e (moto), e rottamano un veicolo delle stesse categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di leasing, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo corrisposto dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto e a quest’ultimo rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo, che, a loro volta, lo recuperano sotto forma di credito d’imposta;

– per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica (inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW) è prevista una detrazione d’imposta nella misura del 50% calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3mila euro.

Più precisamente, si ricorda che per veicoli di categoria:

– M1 si intendono gli automezzi destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
– L1e si intendono i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h
– L3e si intendono i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h.

Ecotassa

Tuttavia, oltre alle agevolazioni appena ricordate, il legislatore ha previsto il pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, a carico di tutti coloro che, dal 1° marzo al 31 dicembre 2021, acquistano, anche tramite leasing, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica oppure immatricolano in Italia un veicolo della stessa categoria già immatricolato in un altro Stato.

L’ecotassa deve essere versata dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione tramite il modello F24Elide (codice tributo “3500” – risoluzione n. 31/E del 26 febbraio 2019).

Il Dm 20 marzo 2019

Con il decreto in esame, quindi, sono state emanate le disposizioni necessarie per il riconoscimento e la fruizione dei contributi e della detrazione fiscale previsti dalla legge 145/2018.

Veicoli agevolabili

Il decreto riepiloga le tipologie di veicoli agevolabili, aggiungendo alcune ulteriori specificazioni rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni della legge di bilancio:

– veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica acquistati, anche in leasing, e immatricolati in Italia, nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, il cui prezzo (risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice) è inferiore a 50mila euro (Iva esclusa); il contributo è riconosciuto ai veicoli M1 che producono emissioni di anidride carbonica (CO2 ) allo scarico non superiori a 70 g/km; fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo è relativo al ciclo di prova Nedc, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione

– veicoli a due ruote elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e ed L3e, acquistati, anche in leasing, e immatricolati in Italia nel 2019.

Ammontare del contributo

Definiti i veicoli agevolabili, il decreto indica specificamente l’ammontare del contributo, vale a dire dello sconto sul prezzo riconosciuto all’acquirente.

A chi acquista un veicolo M1 e nello stesso tempo consegna per la rottamazione un veicolo della stessa categoria immatricolato in Italia omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:

– 6.000 euro, per veicoli che producono emissioni di CO2 non superiori a 20 g/km
– 2.500 euro, per veicoli che producono emissioni di CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.

In mancanza della rottamazione, invece, i contributi riconosciuti ammontano rispettivamente a 4.000euro e 1.500 euro.

A chi, invece, acquista un veicolo a due ruote L1e ed L3e e nello stesso tempo consegna per la rottamazione un veicolo della stessa categoria immatricolato in Italia omologato alle classi Euro 0, 1, 2 di cui sia proprietario o utilizzatore, nel caso di leasing, da almeno dodici mesi, il contributo ammonta al 30% del prezzo d’acquisto (Iva esclusa) fino a un massimo di 3.000 euro.

Condizioni per la fruizione del contributo

Per poter usufruire dei contributi, in caso di contestuale rottamazione devono essere rispettate le seguenti condizioni:

– alla data di acquisto, il veicolo rottamato deve essere intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso intestatario del nuovo veicolo (all’utilizzatore in caso di leasing) o a uno dei familiari conviventi (il riferimento ai familiari non opera nel caso dei veicoli L1e ed L3e)

– nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e deve essere indicata la misura dello sconto praticato.

Se non c’è rottamazione, invece, è sufficiente che nell’atto di acquisto sia indicata la misura dello sconto.

Non cumulabilità

Il contributo per i veicoli M1 non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Adempimenti dei venditori

I venditori, per la prenotazione dei contributi, devono registrarsi nel sistema informatico predisposto dal Mise e inserire i dati relativi all’ordine di acquisto, compresa l’indicazione dell’importo versato in acconto. Successivamente si ottiene, secondo la disponibilità delle risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione ed entro 180 giorni bisogna confermare l’operazione, comunicando, tra l’altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice.

Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, è necessario affidare il veicolo usato a un demolitore, che lo prende in carico, e provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista. I veicoli usati non possono in nessun caso essere rimessi in circolazione.

Adempimenti delle imprese costruttrici o importatrici

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo.

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, bisogna conservare copia della seguente documentazione trasmessa dal venditore:

– copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto del veicolo nuovo
– in caso leasing, copia del contratto e della dichiarazione rilasciata dalla società di locazione finanziaria che attesta la tipologia di veicolo e l’ammontare del contributo risultante dalla fattura di acquisto.

Nel caso in cui sia prevista la rottamazione del veicolo usato, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano altresì copia della seguente documentazione:

– copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell’estratto cronologico
– certificato di cancellazione dalla circolazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista
– certificato dello stato di famiglia qualora l’intestatario del veicolo usato rottamato sia uno dei familiari conviventi dell’acquirente
– documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore.

Credito d’imposta

Le imprese costruttrici o importatrici recuperano il rimborso erogato al venditore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile:

– in caso di acquisto di veicoli M1, in compensazione mediante F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (non trovano applicazione i limiti di compensabilità previsti dall’articolo 34, legge 388/2000 e dall’articolo 1, comma 53, legge 244/2007)

– in caso di acquisti di veicoli L1e ed L3e, per il versamento delle ritenute Irpef operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’Irpef, dell’Ires e dell’Iva dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi; anche in tal caso, il credito è utilizzato in compensazione mediante F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

In entrambi i casi, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nei limiti dell’importo spettante (pena lo scarto dell’F24) a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di prenotazione da parte del venditore.

In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo a causa del mancato rispetto delle condizioni previste, si procede alla revoca e al contestuale recupero del credito d’imposta.

Apertura e chiusura dei termini

Il Mise, con apposito avviso pubblicato sul proprio sito, comunica, oltre all’avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi, anche il termine di chiusura per esaurimento delle risorse. Sullo stesso sito saranno pubblicate periodicamente le informazioni sull’andamento dell’agevolazione, con particolare riferimento al tempestivo monitoraggio della disponibilità dei fondi.

Detrazione fiscale per l’acquisto delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Per beneficiare della detrazione per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, i contribuenti Irpef e Ires interessati devono eseguire i pagamenti con bonifico bancario o postale o altri strumenti tracciabili (ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

È necessario conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.