A partire dal 15 aprile, a meno di proroghe, entra in vigore l’obbligo di nomina dei commissari di gara interni ed esterni dall’Albo Nazionale. Il 15 aprile 2019, a meno di ulteriori rinvii, entrerà in vigore il sistema di selezione delle commissioni di gara tramite l’apposito Albo Nazionale presso l’ANAC.
Con il Comunicato del Presidente del 9 gennaio 2019, l’Anac aveva rinviato al 15 aprile l’avvio del nuovo sistema per la selezione dei commissari di gara, mediante l’Albo delle commissioni aggiudicatrici.
L’ANAC aveva ritenuto che le iscrizioni presenti in Albo erano troppo basse rispetto al previsto numero di gare bandite annualmente che richiedono la nomina di commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 77, allo stato, e che pertanto il numero degli esperti iscritti all’Albo non consentisse di soddisfare le richieste stimate in relazione al numero di gare previste.
A partire dal 15 gennaio 2019 avrebbero dovuto entrare in vigore le nuove norme in materia di individuazione e nomina delle commissioni di aggiudicazione degli appalti pubblici.
In particolare viene data attuazione al Codice Appalti, che agli artt. 77 e 78 prevede la nomina dei commissari mediante l’Albo Nazionale delle commissioni aggiudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, venendo a terminare il periodo transitorio previsto dall’art. 216 dello stesso Codice.
Come chiarito dalla nota operativa dell’ANCI, se fino a questo momento. le amministrazioni hanno potuto procedere in discrezionalmente alla nomina dei commissari di gara, a partire dall’entrata in vigore dell’Albo qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, devono richiedere all’ANAC la lista di esperti tra cui sorteggiare i componenti esterni della commissione.
Obbligo di nomina commissari
L’obbligo di nominare i commissari esterni è assoluto per gli appalti sopra la soglia comunitaria (e per lavori superiori al milione di euro).
E’ possibile la nomina di componenti interni, oltre che nel caso di procedure sottosoglia o di appalti di lavori inferiori al milione di euro, per il caso di affidamento di contratti che non presentano particolare complessità.
C’è poi il caso particolare degli appalti a elevato contenuto scientifico e tecnologico o innovativo: in tal caso la nomina avviene in maniera mista, dato che l’ANAC può selezionare i componenti della Commissione anche tra gli esperti interni alla stazione appaltante, previa richiesta della stazione appaltante stessa e dopo un confronto dell’ANAC con la medisima.
Per quanto riguarda i componenti interni, è comunque richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale al fine della nomina.
Le Linee Guida Anac n. 5 hanno quindi previsto nel dettaglio i criteri di scelta dei commissari di gara e le norme sull’iscrizione degli esperti nell’Albo medesimo.
Diversa è la finalità delle disposizioni di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci contenute dall’art. 9 ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78 e diverso è lo strumentario all’uopo fornito.