taglio-bonus-baby-sitting-2019Taglio al Bonus Baby Sitting 2019: stop alle domande per il contributo di baby-sitting e per i servizi all’infanzia da fruire in alternativa al congedo parentale.


Le indicazioni in un documento Inps. Le madri che hanno fatto domanda per il beneficio entro il 31 dicembre 2018 potranno spendere il bonus tramite il Libretto della Famiglia improrogabilmente entro il 31 dicembre 2019.

Stop alle domande per il contributo di baby-sitting e per i servizi all’infanzia da fruire in alternativa al congedo parentale. La legge di bilancio 2019 non ha previsto il rinnovo della misura di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 e prorogato per il biennio 2017–2018 dall’articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. E pertanto, a far data dal 1° gennaio 2019, le madri lavoratrici non possono più presentare domanda per l’accesso al beneficio in oggetto. Ne da’ notizia l’Inps con il messaggio numero 1353/2019 con il quale l’Istituto fornisce istruzioni con riferimento alle madri beneficiarie che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 2018.

Bonus Baby Sitting

Come noto il beneficio era rivolto alle generalità delle lavoratrici dipendenti, sia del settore privato che del pubblico impiego nonchè alle lavoratrici iscritte presso la gestione separata dell’Inps (sia collaboratrici che professioniste con partita Iva) a condizione che non risultino iscritte presso altre gestioni previdenziali obbligatorie. Dal 2016 il beneficio è stato esteso anche alle altre lavoratrici autonome ed imprenditrici iscritte ad altra gestione previdenziale dell’Inps (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250).

E consisteva nella possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, un voucher di 600 euro mensili per l’acquisto di servizi di babysitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi (tre mesi le autonome). La misura non è stata rinnovata nel 2019 per l’introduzione in questi ultimi anni di ulteriori forme di sostegno alla genitorialità anche più inclusive tra cui in particolare il buono nido.

Per le madri che hanno scelto di fruire del bonus nella forma dei servizi di babysitting dal 1° gennaio 2018 il pagamento della prestazione lavorativa avviene tramite il nuovo Libretto Famiglia.

In particolare sia la madre che la prestatrice dei servizi di baby-sitting devono registrarsi telematicamente al portale delle Prestazioni Occasionali dell’Inps; la madre una volta riconosciuto il diritto al contributo, dovrà caricare sulla piattaforma Inps l’importo (cd. appropriazione del contributo) e comunicare telematicamente all’Inps l’inizio e la fine di ciascuna prestazione lavorativa da parte della baby-sitter.

Contributo per il pagamento della baby sitter

Considerato il mancato rinnovo della misura l’Inps informa che le madri che hanno presentato domanda entro il 31.12.2018 per la fruizione del bonus nella forma dei servizi di babysitting potranno usufruire delle prestazioni lavorative improrogabilmente entro il 31 dicembre 2019 sempre tramite le modalità previste dal Libretto della Famiglia. Nello specifico sia l’appropriazione del bonus sia l’utilizzo dello stesso deve avvenire entro entro il 31 dicembre 2019.  In ogni caso, non è possibile lo svolgimento delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting oltre la data del 31 dicembre 2019.

Qualora, alla predetta data del 31 dicembre 2019, residuassero mesi interi di beneficio non fruito, gli stessi saranno considerati oggetto di rinuncia con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale. L’Inps ricorda che il beneficio in questione è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di lavoratrice che abbia ottenuto un contributo baby-sitting di tre mesi (importo 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo, al 31 dicembre 2019, per un importo pari a 610 euro, si considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri due si considerano entrambi fruiti in ragione del superamento dell’importo di 600 euro, che determina l’impossibilità di frazionare il secondo mese di fruizione.

Contributo per gli asili nido

Il contributo per far fronte agli oneri degli asili nido potrà essere fruito fino alla data del 31 luglio 2019, termine oltre il quale non saranno prese in considerazioni le richieste di pagamento inviate dagli asili nido per periodi di fruizione dei servizi per l’infanzia successivi a tale termine. Gli eventuali mesi interi di beneficio non fruiti entro il termine suddetto saranno considerati oggetto di rinuncia, con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi di congedo parentale.