Carta d’Identità, la dicitura padre e madre sostituisce quella attualmente utilizzata di genitori. Lo rende noto il Viminale.
Addio alla parola “genitori“. Da oggi sulle carte d’identità dei minorenni torna la dicitura “padre” e”madre“. Il Ministero dell’Interno ha reso noto che è in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che modifica il testo di quello precedente, del 23 dicembre 2015.
Lo scorso novembre era stato lo stesso ministro Salvini a proporre il reintegro della obsoleta dicitura, prendendosi il “no” non solo dell’Anci e del Garante della Privacy ma anche degli alleati di governo del Movimento 5 Stelle.
Ora, a quanto pare, la situazione è cambiata.
Carta d’Identità, la dicitura “padre” e “madre” sostituisce “genitori”
Nello specifico ecco testualmente quali sono le modifiche approvate:
“Le parole «(o dai genitori o tutori in caso di minore)» sono sostituite dalle seguenti: «(o dal padre o dalla madre, disgiuntamente, o dai tutori, in caso di minore)»;
Le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori in caso di minore); 3) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. La richiesta di CIE valida per l’espatrio per il minore e’ presentata dal padre e dalla madre congiuntamente»;
Nell’Allegato A, alla seconda pagina: 1) la parola «GENITORI» e’ sostituita dalle seguenti: «MADRE E PADRE»;
Le parole «COGNOME E NOME DEI GENITORI» sono sostituite dalle seguenti: «COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE»;
La parola «PARENTS» e’ sostituita dalle seguenti: «FATHER AND MOTHER’S»
Nell’Allegato B, 1) al paragrafo 4.1: 1.1) al primo comma, le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)»;
Al terzo comma le parole «(o i genitori o i tutori in caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)»;
Dopo l’ultimo capoverso e’ inserito il seguente: «La richiesta di CIE valida per l’espatrio per il minore e’ presentata dal padre e dalla madre congiuntamente, o dai tutori.»;
Al paragrafo 4.4.3, il primo comma e’ sostituito dal seguente: «L’emissione della CIE valida per l’espatrio per il minore e’ autorizzata in presenza delle condizioni di cui al comma 3-bis dell’art. 4 del presente decreto.».
Carta Identità Elettronica: cos’è e come ottenerla, una guida completa.