corrispettivi-telematici-2019Corrispettivi Telematici, il 2019 sarà un anno decisivo anche sotto questo punto di vista, dopo le innovazioni è il processo di gestione della fatturazione elettronica B2B e B2C.


Corrispettivi Telematici 2019: l’obbligo diventerà effettivo a partire dal 1° Luglio 2019.

La disposizione riguarderà inizialmente i soggetti con volume d’affari annuo superiore a 400mila euro, mentre, a partire dal 1 gennaio 2020, tutte le attività dovranno adeguarsi alla nuova normativa. (Qui ulteriori charimenti dell’Agenzia delle Entrate su calcolo volume affari).

Questi nuovi adempimenti sono stati stabiliti dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, il cosiddetto Decreto Fiscale, come stabilito dall’ art. 17 Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Corrispettivi Telematici 2019, le nuove modalità di invio

Per la trasmissione di Fatture e corrispettivi si può ricorrere all’apposita area del sito dell’Agenzia delle entrate, rivolta alle imprese e ai professionisti (soggetti titolari di partita IVA), che offre servizi per:

  • generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (verso PA e verso clienti privati) – art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015
  • trasmettere e consultare i dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “nuovo spesometro”) all’Agenzia delle Entrate – art. 21 del decreto legge n. 78/2010
  • trasmettere e consultare i dati delle comunicazioni trimestrali di liquidazione periodica IVA – art. 21-bis del d.l. n. 78/2010
  • trasmettere e consultare i dati dei corrispettivi. Adempimento obbligatorio
    • per i corrispettivi prodotti mediante distributori automatici, adempimento opzionale in caso di altre operazioni del commercio al dettaglio ( art. 2, del d.lgs. n. 127/2015)
    • dal 1° luglio 2018 per i corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

Così come per le fatture elettroniche, anche la trasmissione dei corrispettivi avviene mediante la generazione di un file in formato XML, sigillato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica.

La risposta all’interpello n. 9 chiarisce che:

Per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita e che rispettano i requisiti di seguito elencati, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un unico punto di raccolta”.