Comuni, obbligo di pubblicazione del bilancio arboreo: ecco quali sono gli adempimenti da rispettare per gli enti locali sottoposti alla disposizione normativa.
I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti ad assicurare la conoscibilità del bilancio arboreo attraverso la sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Informazioni ambientali” di cui all’articolo 40, comma 2, del d.lgs. 33/2013.Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione del bilancio arboreo costituisce illecito disciplinare, nonché elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.Questo quanto evidenziato dall’Anac nella delibera n. 193 del 13 marzo 2019.
Il bilancio arboreo
L’art. 1, comma 1, della legge 113/1992 «Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica» prevede che, in attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti provvedano, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.
L’art. 3-bis della medesima legge, introdotto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, dispone al comma 2 che «Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l’autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma».
Tale disposizione utilizza dapprima la locuzione “rende noto” come obbligo posto in capo ad un sindaco a scadenza naturale del proprio mandato e successivamente “provvede alla pubblicazione” come obbligo dell’autorità che subentra ad un sindaco nei casi di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso, o cessazione dello stesso a seguito di mozione di sfiducia e in ogni altro caso di cessazione anticipata del mandato.