Una recente proroga ha spostato la scadenza del Voucher Digitalizzazione PMI 2019. La rendicontazione spese come va effettuata? Ecco alcune indicazioni in merito.
Per i voucher digitalizzazione PMI, il Ministero dello Sviluppo Economico, con alcune FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale, ha fornito interessanti chiarimenti.
Utili per la corretta rendicontazione delle spese sostenute ai fini dell’erogazione del contributo concesso.
Ricordiamo che questo voucher una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all’adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.
La disciplina attuativa della misura è stata adottata con il decreto interministeriale 23 settembre 2014.
Come già detto, ricordiamo che con decreto direttoriale 14 marzo 2019 è stato prorogato il termine per la presentazione, da parte delle imprese assegnatarie del Voucher, delle richieste di erogazione delle agevolazioni fino al 28 marzo 2019 ore 17.00. I
Voucher Digitalizzazione PMI 2019, rendicontazione spese
L’impresa beneficiaria è tenuta ad effettuare i pagamenti delle spese esclusivamente attraverso il conto corrente utilizzato per la rendicontazione del progetto.
In ogni caso, i pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità. E la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono. Il tutto secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017.
In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa esclusivamente per mezzo di SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: “Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014”.
Laddove il fornitore dei beni/servizi sia operante in aree “NON SEPA” l’impresa beneficiaria può effettuare i relativi pagamenti a mezzo bonifico bancario estero. Fermo restando, come chiarito dalla FAQ 2.9, l’obbligo di trasmettere al Ministero anche nel caso di fornitori con sede all’estero la liberatoria prevista dalla normativa.
Al momento della domanda di agevolazione, l’impresa è tenuta ad indicare esclusivamente, per ogni ambito di intervento ex articolo 2, comma 2, decreto 23 settembre 2014, la tipologia di bene e/o servizio previsto e il relativo importo.
Un’altra Faq chiarisce che, in fase di erogazione, l’assegnataria del voucher può rendicontare spese riferibili anche a tipologie di beni e/o di servizi diverse rispetto a quanto indicato in domanda. Però le spese rendicontate devono essere ammissibili nel limite dell’importo previsto in domanda per ciascun ambito di attività e nel rispetto delle condizioni richieste.
Infine, dopo la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute da parte dell’impresa, il Ministero effettuerà l’assegnazione definitiva e la conseguente erogazione del voucher.
Si ricorda che il voucher viene concesso per un ammontare non superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili. Sull’importo non si applica la ritenuta d’acconto del 4%.