Dopo il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte n. 22/2019/SRCPIE/PAR, si auspica un’ulteriore valutazione dell’art. 6, comma 2, del d.l. 78/2010.
Il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte n. 22/2019/SRCPIE/PAR impone una riflessione ulteriore, quantomeno alla luce della considerazione che il legislatore, se avesse voluto sopprimere incondizionatamente i compensi di cui all’art. 6, comma 2, del d. l. 78/2010, avrebbe automaticamente scritto una norma diversa, cioè una norma di mero divieto di corrisponderli.
Ciò posto, va detto che il fondo di dotazione non può essere considerato contributo pubblico rilevante ai fini del divieto contenuto nella suddetta disposizione, essendo componente del conto del patrimonio dell’organismo strumentale (il conferimento necessario per l’esistenza dell’organismo).
La disposizione fa chiaramente riferimento ai soli contributi d’esercizio, da parte dell’ente locale, finalizzati alla spesa di funzionamento dell’organismo strumentale.
Tali contributi, infatti, andando a indistinta copertura della spesa corrente, si traducono in erogazioni all’organismo strumentale che – senza il divieto di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. 78/2010 – potrebbero finanziare i compensi delle cariche rappresentative dell’ente titolare.
Tali compensi devono, invece, trovare copertura in risorse proprie dell’organismo strumentale.
In altre parole, quel divieto tende a garantire che il pagamento dei compensi degli organi collegiali gravi sul bilancio dell’organismo strumentale e non su quello dell’ente partecipante che è rappresentato da quegli organi.
La conferma, che è poi mera lettura della ratio della norma, è contenuta nella circolare RgS n.40/2010, che esclude dal divieto di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. 78/2010, i contributi finalizzati alla spesa di investimento e/o non ripetitiva.
È così automatico che, nell’ipotesi in cui, in presenza di contributi per spese di funzionamento e di avvenuti pagamenti di compensi agli organi collegiali, l’utile di esercizio sia inferiore a tali pagamenti, la differenza è da recuperare.
Per gli organismi strumentali destinatari di affidamento diretto in misura superiore all’80% del valore della produzione, va, inoltre, osservato che, in ipotesi di pagamenti che avvengano in assenza di contribuzioni ordinarie e siano seguiti da perdita per tre esercizi consecutivi, subentra la penalizzazione prevista dall’art. 1, comma 554, della legge 147/2013 (riduzione dei compensi del 30%).
Ciò detto, si auspica un’ulteriore valutazione dell’art. 6, comma 2, del d.l. 78/2010, la cui restante lettura afferma che il pagamento – nei limiti di euro 30 giornalieri – dei gettoni già deliberati è anch’esso subordinato all’inesistenza di contributi per spese di funzionamento e che, in nessun caso, si possano successivamente istituire gettoni (solo quell’ambito è gratuito).