Mobilità volontaria nella PA: per il Turn Over non è valida? A fornire chiarimenti è la Corte dei Conti, con la delibera della sezione Lombardia n. 90/2019.
Il Sindaco di un Comune ha chiesto un parere in merito alla spesa di personale. In particolare, l’ente chiede di conoscere:
“se, nel pieno rispetto della spesa sostenuta nell’anno 2016 per il settore polizia locale, si possano effettuare nuove assunzioni a fronte di trasferimenti per mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 avvenuti nel periodo 2016 – 2019”.
“Ciò costituirebbe” – prosegue l’ente – “deroga al principio di cui all’art.14, comma 7, del d.l. n. 95/2012, che prevede che ‘le cessazioni del servizio per processi di mobilità […] non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over’, ma sarebbe l’unico modo per dare piena attuazione all’art. 35 bis del d.l. n. 113/2018, finalizzato a mantenere invariato il personale della polizia locale, anche in quegli enti locali che hanno avuto nel corso dell’ultimo triennio un gran numero do mobilità in entrata e in uscita, non rimpiazzabili con mobilità in entrata, e che non hanno avuto cessazioni vere e proprie”.
La risposta al quesito
La Corte dei Conti precisa che i trasferimenti per mobilità volontaria “non possono essere calcolati come risparmio utile” perché il loro costo permane per la pubblica amministrazione. Pertanto, non si può far prevalere la deroga prevista dall’art.1, comma 228 della legge 208/2015 rispetto al divieto di cui all’art. 14, comma 7, del DL 95/2012.
Se si operasse in questo modo si produrrebbe un onere per la finanza pubblica.
La deroga può pertanto essere esercitata nel limite della spesa sostenuta nel 2016, includendo le mobilità eventualmente verificatesi nell’anno considerato. Si ribadisce l’obbligo di rispettare in ogni caso il vincolo generale di cui al comma 557 della legge 296/2006.
A proposito si ricorda che i limiti di spesa per il personale per i singoli comuni sono recati dalla legge 296/2006, commi 557 e seguenti o dal successivo comma 562, richiamati nella richiesta di parere.
Il comma 557 dispone che gli enti territoriali assicurino “la riduzione delle spese di personale” “garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia”.
Il processo di riduzione della spesa va perseguito, in base alla norma richiamata, agendo su due direttrici:
- la “razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico”, in sintonia con le richiamate linee guida;
- il “contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa”.