liquidazione-tfs-segretari-comunaliLiquidazione TFS Segretari Comunali: quali somme sono escluse? Ecco cosa ha stabilito l’ordinanza della Corte di cassazione n. 7655/2019.


La Cassazione nell’ordinanza n. 7655/2019, evidenzia quali siano somme e indennità da escludere dal computo del calcolo della liquidazione del TFS dei Segretari Comunali.

Nel caso, specifico, un Segretario Comunale chiedeva che fosse riconosciuto il suo diritto all’inclusione nel trattamento di fine servizio delle voci:

  • indennità di posizione
  • assegno ad personam
  • incremento indennità di direzione

Per leggere un breve approfondimento con alcuni esempi di calcolo del TFS dei Dipendenti Pubblici cliccate qui.

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Il giudizio della Cassazione

La Corte ha tracciato una mappa della normativa, riportando che secondo il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998 – 2001 e per il biennio economico 1998 – 1999 prevede, all’art. 37, che

“la struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone di svariate voci, fra cui: “a) trattamento stipendiale; …g) diritti di segreteria; …”;

e all’art. 56 è precisato che

“la retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro del segretario ricomprende le seguenti voci: trattamento stipendiale di fascia ; (…) – diritti di segreteria”;

La Cassazione evidenzia che in nessuna  disposizione del citato contratto nazionale è stata  prevista  la computabilità nella indennità di fine servizio delle voci (indennità di posizione, assegno ad personam e incremento indennità di direzione) che il dipendente pretende siano incluse nella base di calcolo.

Pertanto, in questo caso, il legislatore ha correttamente individuato le voci contributive afferenti al trattamento di fine servizio con impossibilità di poter estendere altre voci stipendiali, diverse da quanto previsto dalla legge 152/1968.