auto-dipendenti-deducibilita-spese-parcheggioAuto ai dipendenti, deducibilità spese parcheggio: la guida dell’Agenzia delle Entrate, grazie alla consulenza giuridica n. 5 pubblicata di recente.


Nel caso la questione interpretativa verte sul trattamento fiscale applicato da alcune Società – in qualità di sostituti d’imposta – ai rimborsi spese relativi ai parcheggi effettuati dai dipendenti.

In occasione di trasferte al di fuori del territorio comunale, il dipendente iscritto sostiene spese, anche di notevole entità, relative al parcheggio dell’autovettura utilizzata ai fini di servizio, sia nei casi in cui il veicolo è di sua proprietà, sia nei casi in cui esso sia noleggiato in leasing dall’azienda e concesso in uso al dipendente.

L’istante assume che il rimborso delle spese in questione è trattato dalle Società come imponibile in capo al dipendente, a prescindere dal superamento o meno della soglia giornaliera prevista.

Auto ai dipendenti, deducibilità spese parcheggio

L’articolo 51, comma 1, del TUIR dispone che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in  relazione al rapporto di lavoro”.

Tale disposizione sancisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ossia la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve “in relazione al rapporto di lavoro”.

Il sistema forfetario stabilisce l’erogazione di un’indennità giornaliera al dipendente, determinata in via forfetaria, diretta a rimborsare le spese sostenute nel corso della trasferta. Detta indennità è esclusa dall’imponibile fino all’importo di 46,48 euro al giorno, elevate a euro 77,47 per le trasferte all’estero.

I rimborsi analitici delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica) e trasporto non concorrono a formare il reddito quando le spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.

Restano soggetti a tassazione tutti i rimborsi spese, anche se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all’indennità di trasferta.

Il sistema misto prevede limiti di esenzione dell’indennità di trasferta ridotti rispetto al rimborso forfettario ed all’esenzione delle spese di viaggio e trasporto. In base alla previsione normativa, “In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo”. Tale “limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto”

Sulla base della normativa richiamata e dei chiarimenti di prassi forniti il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio nei tre casi considerati,  configurandosi quale rimborso di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto ed alloggio:

  • è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto;
  • rientra tra le “altre spese” (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di soglia previsto.

A questo link il testo completo della consulenza giuridica.