Rimborso Commissioni Cessione del Quinto: una breve guida sull’argomento, con alcuni chiarimenti importanti riguardanti la procedura.
Può capitare che un lavoratore, nel corso della sua carriera, abbia la necessità di contrarre un prestito o richiedere un finanziamento, per avere una disponibilità di liquidità immediata.
Una soluzione molto gettonata in questi casi è quella della cessione del quinto dello stipendio.
Se però il dipendente in questione vuole chiudere anticipatamente la pratica, versando alla finanziaria l’intero importo ancora dovuto, il cliente avrà diritto al rimborso del quinto, vala a dire la restituzione dei costi accessori già anticipati.
Il diritto al rimborso delle commissioni versate in anticipo è disciplinato dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. n. 141/2010).
La normativa dispone che:
“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore”
e che
“In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La banca o la finanziaria sono sempre obbligate al rimborso dei premi assicurativi non maturati.
Cosa si intende per commissioni sulla cessione del Quinto?
La maggior parte delle cessioni del quinto dello stipendio e/o della pensione, oltre al pagamento degli interessi nominali annui (TAN), prevedono diverse tipologie di commissioni:
- Bancarie/finanziarie – Corrispettivo per l’istituto di credito per il solo fatto di aver messo a disposizione del cliente una data somma di denaro;
- Di Intermediazione ed assicurative – Provvigioni spettanti all’agente finanziario che ha promosso la stipula del contratto tra il cliente e l’istituto erogante. L’intermediario, in molti casi, svolge un ruolo di mediazione anche nel corso del rapporto di credito, vale a dire nel periodo successivo alla conclusione del contratto stesso.
- Accessorie – Spese con denominazione generica. Si tratta di tutte le altre spese inserite nelle varie clausole di contratto. Queste commissioni sono di norma trattenute al momento dell’erogazione del finanziamento.
Rimborso Commissioni Cessione del Quinto
Nel momento dell’erogazione del finanziamento, la banca/finanziaria trattiene all’origine l’importo di questi oneri che, essendo costi “a maturazione nel tempo”, vanno considerati nel conteggio di estinzione.
In buona parte dei casi la banca/finanziaria potrebbe non avere riconosciuto questo rimborso e per ottenerlo deve essere seguita la procedura prevista in questi casi dalla Banca d’Italia.
Un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari può essere considerato l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un sistema creato proprio da BankItalia per risolvere le controversie che oppongono le banche e gli intermediari finanziari ai loro clienti.
E a quanto risulta dai dati statistici, è una soluzione spesso e volentieri preferita dai ricorrenti. Proprio per questo motivo molti italiani (il 73% del campione esaminato da un Report di Bankitalia del 2018, dal titolo “Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario – Anno 2017”) fanno ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per portare a termine questo processo in tempi relativamente brevi.
Presentare ricorso all’ABF con un intermediario
La richiesta di Rimborso del Quinto si può effettuare tramite un intermediario autorizzato, che, come soggetto terzo, agisce da conciliatore, facilita le parti nel raggiungere un accordo, che può essere omologato dal giudice e acquistare valore di titolo esecutivo.
Sono molti coloro che si affidano per il rimborso della cessione del quinto, a società di consulenza specializzate nella materia, come ad esempio Rimborso del quinto.
Al loro sito o contattando l’indirizzo email info@rimborsodelquinto.it è possibile avere maggiori informazioni su come ottenere in modo semplice ed efficace il rimborso in questione.
Si ricorda che è possibile presentare ricorso all’Arbitro solo dopo avere inoltrato un reclamo scritto alla parte in causa sulla medesima questione.
Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e parte in causa); non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Qualora il ricorrente non possa reperire la documentazione necessaria, potrà delegare all’intermediario la presentazione della domanda di duplicazione contrattuale alla finanziaria di riferimento.
Il ricorrente dovrà così fornire all’intermediario solo i seguenti dati:
- Numero di contratto
- Importo rate
- Nome della banca/finanziaria.