codice-crisi-impresa-insolvenza-gazzetta-ufficialeIl Codice della Crisi d’Impresa e Insolvenza è in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 n. 38 – Suppl. Ordinario n. 6. Ecco quali sono le principali novità previste dal testo.


Anche l’Italia si dota così di un diritto della crisi e dell’insolvenza. Il Codice è volto a garantire agli imprenditori degli strumenti più consoni per prevenire il definitivo dissesto dell’impresa. Quali sono le novità principali introdotte da questo testo normativo?

Codice della Crisi d’Impresa e Insolvenza in Gazzetta Ufficiale

Il codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

L’imprenditore collettivo deve, invece, adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

Debitori e creditori

Il debitore ha il dovere di:

  • illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza prescelto;
  • assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
  • gestire il patrimonio o l’impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza nell’interesse prioritario dei creditori.

I creditori hanno il dovere, in particolare, di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

La novità principale e l’entrata in vigore

Il nuovo Codice introduce nuovi meccanismi di allerta per facilitare l’emersione dai momenti di difficoltà e facilitare la prosecuzione dell’attività imprenditoriale quando la crisi d’impresa è dovuta a fattori contingenti. Inoltre, semplifica le procedure sia sul fronte giudiziale sia quello degli strumenti alternativi.

Ci sono alcuni articoli che saranno operativi dal prossimo 16 marzo 2019 (un mese dalla pubblicazione in Gazzetta), mentre il grosso del provvedimenti entra in vigore il 15 agosto 2020 (dopo 18 mesi dalla pubblicazione).

Nel dettaglio, entrano in vigore il prossimi 16 marzo il comma 1 dell’articolo 27 e gli articoli 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388. Tutto il resto (la norma si compone di 391 articoli), sarà invece in vigore dal 15 agosto 2020.

A questo link il testo del Codice pubblicato in Gazzetta Ufficiale.