Interventi di restauro: l’IVA al dieci per cento quando e come si applica? Con la risposta a interpello n. 49 del 12 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti.
Con la risposta all’interpello l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti all’aliquota IVA che trova applicazione in relazione all’effettuazione di interventi di restauro e risanamento conservativo.
Nel caso di specie l’istante, premesso che tali forniture, una volta posate in opera non possono essere rimosse se non attraverso successivi lavori di trasformazione tipologica dell’edificio, chiede se alle stesse possa applicarsi l’IVA agevolata nella misura del 10 per cento.
Interventi di restauro con IVA al dieci per cento
L’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che per “interventi di restauro e di risanamento conservativo” si intendono “gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”.
Nell’ambito di tali interventi di recupero e restauro è previsto, da parte dell’aggiudicatario dei lavori che si farà carico di tutte le opere e le forniture con relativa posa in opera, l’inserimento di scaffalature di tipo compattabile, vale a dire sistemi costituiti da scaffalature montate su basi mobili che scorrono su rotaie opportunamente integrate nel pavimento e che una volta posate in opera non possono essere rimosse se non attraverso successivi lavori di trasformazione tipologica dell’edificio.
Nel caso di specie tali forniture fanno parte di un insieme sistematico di opere, di cui si farà carico in toto l’aggiudicatario, che consentono la destinazione d’uso della ex caserma a deposito librario e pertanto possono considerarsi “accessorie” poiché integrano, completano e rendono possibile la prestazione principale di restauro e di risanamento conservativo a cui fa riferimento il richiamato articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380 del 2001.
Ciò posto si ritiene che all’insieme degli interventi di restauro e risanamento conservativo in esame, ivi compresa la fornitura e posa in opera delle scaffalature di tipo compattabile, possa applicarsi l’aliquota IVA del 10 per cento prevista dal richiamato numero 127-quaterdecies) della tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.