concorsi-riservati-precari-comuni-tar-palermoConcorsi riservati ai precari dei comuni, sulla “stabilizzazione” dei precari degli enti locali, il Tar di Palermo supera i giustificati dubbi dei comuni di Milazzo e San Pier Niceto (esternati nella richiesta di parere alla sezione di controllo della Corte dei Conti della Sicilia), conforta la lettura dell’Assessorato regionale alle Autonomie Locali ed offre un’interpretazione differente da quella proposta dalla magistratura contabile.


Per i magistrati della Corte dei Conti, infatti, le procedure di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato deve essere accompagnata da un concorso, con equivalenti risorse, aperto all’esterno. Sussisterebbe, infatti, il vincolo a destinare almeno la metà delle risorse ai concorsi aperti a tutti.

 

Per il Tar di Palermo (sentenza n. 234/2019), invece, il limite alla riserva di posti al personale interno, ammette deroghe ove queste non appaiano immotivate, ma sorrette da consistenti ragioni di interesse pubblico.

 

Secondo la magistratura contabile (pareri 27 e 28 del 2019), il comma 7 dell’art. 26, comma 6, della L.R. n. 8/2018, che pone a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali le “stabilizzazioni”, non è sufficiente ad escludere l’obbligo di garantire l’adeguato accesso dall’esterno.

 

Per la Corte dei Conti della Sicilia, il reclutamento del personale attraverso procedure concorsuali per la stabilizzazione dei precari non può in ogni caso assorbire risorse finanziarie superiori al cinquanta per cento (possono essere anche inferiori) di quello reclutato attraverso ordinarie procedure concorsuali aperte all’esterno.

 

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Concorsi riservati ai precari dei comuni, il TAR Palermo è favorevole

 

Per il Tar di Palermo, invece, il vincolo del 50%  per l’accesso dall’esterno non è un obbligo assoluto. Il bando riservato al solo personale “contrattista”, attraverso prove concorsuali per titoli ed esami, può essere legittimo se realizza il fine (espressamente dichiarato dalla disposizione nazionale) “di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato” e, al contempo, di ridurre il precariato.

 

Il Tribunale Amministrativo è stato chiamato a decidere in merito all’impugnazione di un bando di concorso riservato al personale appartenente al bacino ex art. 23 LL.rr.25/85 e 24/96 per sedici posti di Funzionario Tecnico Architetto (categoria D posizione economica D/3).

 

Una delle censure proposte riguardavano la violazione dell’art. 5 D.P.R. 3/57, dell’art. 5, D.P.R. 268/1987, dell’art. 3, co. 20 l. 537/93, dell’art. 5 D.P.R. 487/1994, dell’art. 35 d. lgs. 165/2001 e dell’art. 20 D. Lgs. 75/2017, i quali, tutti, pongono limiti alla riserva di posti al personale interno nei concorsi pubblici.

 

Il ricorrente, poi, aveva denunciato la violazione del principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.).

 

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Il Tar ha rigettato il ricorso, non condividendo le doglianze del ricorrente.

 

L’art. 97, co. 4 Cost. stabilisce il principio dell’accesso al pubblico impiego mediante pubblico concorso, ammettendo la sua derogabilità, nelle ipotesi previste dalla legge: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.

 

Le disposizioni nazionale (D.L. n. 101 del 31/8/2013) e regionale (Legge regionale n. 27 del 29/12/2016), nella cui applicazione è stata bandita la procedura concorsuale del comune di Palermo, stabiliscono che, al fine di ridurre il cd. precariato e, al contempo, di valorizzare le professionalità acquisite dai lavoratori a tempo determinato, possono essere indette selezioni riservate interamente al personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, co. 519 e 558, l. n. 296/06 e all’articolo 3, co. 90, l. 244/2007, ossia, in estrema sintesi, il personale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni.

 

Le conclusioni

 

Il limite del 50%  per i concorsi riservati, secondo il Tar di Palermo, recede innanzi a tali norme, di carattere speciale e che, più che disciplinare concorsi pubblici, regolamentano procedure speciali volte alla stabilizzazione del personale precario.

 

Il Tar ricorda che la Corte Costituzionale ha affermato il principio dell’illegittimità delle norme che prevedano le stabilizzazioni di personale precario delle pubbliche amministrazioni senza richiedere la necessità del superamento di un concorso pubblico, ossia a semplice domanda.

 

Mentre con la sentenza, 26 maggio 2006, n.205 (pure citata dal ricorrente), il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione dettata da una legge della Regione Umbria, che prevedeva una riserva di posti in favore di coloro che semplicemente avessero prestato servizio presso l’Amministrazione (“l’aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione regionale non può essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti”, così la sentenza).

 

Secondo il Tar, dall’esame delle pronunce della Corte Costituzionale, il limite del 50% ammette deroghe e la finalità del superamento del precariato è una ragione legittima per i concorsi riservati.

 

La procedura attivata dal Comune di Palermo è stata ritenuta legittima giacché non si trattava di stabilizzazioni “a domanda” (come nell’ipotesi di cui alla sopra citata sentenza Corte Cost. n. 277/2013), ma a mezzo di procedure concorsuali, per titoli ed esami; per altro verso, le selezioni in esame sono riservate a chi abbia maturato un’anzianità quale lavoratore a tempo determinato di almeno tre anni, con la conseguenza che la stabilizzazione realizza il fine (espressamente dichiarato dalla citata disposizione nazionale) “di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato” e, al contempo, di ridurre il precariato