gestione-separata-inps-aliquote-contributive-2019Gestione Separata INPS: aliquote contributive 2019. L’Istituto di previdenza ha comunicato i valori validi per l’anno in corso.


Con la circolare INPS 6 febbraio 2019, n. 19 l’Istituto comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito per il calcolo dei contributi dovuti nel 2019 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

 

Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2019 sono complessivamente fissate come segue:

 

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll 34,23%

(33,00 +

0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll 33,72%

(33,00 +

0,72 aliquote aggiuntive)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 

 

 

Liberi professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%

(25,00 IVS +

0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 

 

 

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rinvia alla circolare n. 7/2007.

 

Ripartizione dell’onere contributivo

Aziende committenti

 

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

 

Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.

 

Liberi professionisti

 

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo e secondo acconto 2019).

 

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019

 

L’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2018 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la Dis-Coll; 34,23% per chi è anche obbligato ad aliquota Dis-Coll).

 

Per le modalità e i termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2019 si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10/2002.