Sicurezza nelle Manifestazioni Pubbliche, il quaderno ANCI per gli Enti Locali che fornisce delucidazioni in materia.
I costi aggiuntivi che i Comuni devono sostenere per garantire la presenza di vigili alle manifestazioni di privati sono a carico dei soggetti organizzatori; gli oneri devono essere quantificati sulla base delle tariffe di lavoro ordinario o straordinario, a seconda dell’ impegno richiesto.
Lo ricorda il Quaderno Operativo che l’Anci ha pubblicato con le istruzioni operative necessarie ad attuare la norma introdotta dall’articolo 22 del Dl 50/2017.
Nello specifico le amministrazioni municipali hanno il compito di provvedere preventivamente a disciplinare l’ambito di applicazione, i casi di esenzione o riduzione del corrispettivo, le modalità di quantificazione degli oneri, le regole procedurali.
La norma è prevista dall’art. 22 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017.
A termini del comma 3-bis:
«A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo 168 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti».
Ai fini dell’applicazione della suddetta norma la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti con particolare riguardo al concetto di “attività e iniziative di carattere privato”.
La Conferenza, nella seduta del 26 luglio 2018, ha quindi chiarito che:
- rientrano nell’ambito della norma le attività e iniziative private prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative;
- compete all’ente assoggettare o meno alla norma le manifestazioni di interesse pubblico organizzate da soggetti privati destinatari di contributi e/o patrocini o altri riconoscimenti;
- rientrano tra le spese a carico del soggetto privato organizzatore quelle sostenute dal comune per compiti di sicurezza stradale e polizia stradale.