fattura-elettronica-2019-obbligo-enti-locali-lampade-votiveFattura Elettronica 2019, c’è l’obbligo per Enti Locali sulle lampade votive per i cittadini. La conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate.


Gli enti locali devono emettere le fatture elettroniche anche ai privati cittadini per le lampade votive.

 

La conferma giunge con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.527125 del 28/12/2018, che detta le modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SDI) verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti ministeriali 366 e 370 del 24/10/2000.

 

In particolare il D.M. n.370, all’articolo 1 prevedeva che l’addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni di energia poteva essere effettuato tramite bollette al posto delle fatture, rendendo pertanto possibile la certificazione ai fini tributari tramite i corrispettivi e l’emissione di “bollette” sprovviste di elementi importanti come il codice fiscale e riepilogative per più periodi: l’articolo 5 del D.M. estendeva l’applicazione della semplificazione anche ai soggetti che gestiscono il servizio delle lampade votive nei cimiteri.

 

Dal 1° gennaio 2019 gli Enti locali ed i soggetti fino ad ora esonerati dovranno invece emettere fatture (al posto delle bollette) intestate al cliente finale in formato elettronico, oltre al classico cartaceo.

 

Il Provvedimento affronta la problematica dei contratti stipulati in data anteriore al 1/1/2005, nei quali non sia reperibile il codice fiscale del concessionario: l’Agenzia delle Entrate, in considerazione delle caratteristiche di pubblica utilità dei servizi in argomento, ritiene che l’erogazione di tali servizi non può essere interrotta e che pertanto la fattura (elettronica) va comunque trasmessa al SDI. A tal fine è prevista una procedura ad hoc che consiste nella comunicazione all’Agenzia di un elenco contenente per ciascun contratto, il proprio numero di partita IVA ed un codice identificativo univoco assegnato al committente privo di codice fiscale.

 

La comunicazione, firmata digitalmente, deve essere effettuata mediante messaggio di posta elettronica certificata PEC a cui sono allegati una dichiarazione, redatta in conformità al facsimile predisposto dall’Agenzia ed un file contenente i singoli identificativi univoci. Le comunicazioni vanno trasmesse all’indirizzo procedura.cf.sdi@pec.agenziaentrate.it, almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche. Le fatture elettroniche emesse dovranno contenere nel file xml, quale identificativo del committente, il codice univoco preventivamente comunicato!

 

Per la fase di avvio della novità è previsto che, nel caso di liquidazioni iva mensili, le fatture elettroniche emesse nel mese di gennaio possano essere trasmesse eccezionalmente entro il 28 febbraio.

 

Per ulteriori info e riferimenti normativi potete cliccare qui.

 

 

EFFETTI SULL’UTILIZZO DI SE.CIM

 

L’applicativo Se.Cim. è stato opportunamente “potenziato” per garantire la generazione autonoma di e-Fatture xml in ambito Luci Votive, ma già nel prossimo aggiornamento, la funzione sarà ampliata anche ai moduli Servizi Cimiteriali e Trasporti Funebri per consentire l’emissione di singole fatture xml.

 

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate pone delle restrizioni relative ai nomi dei file xml generati tali da non consentire un invio in totale autonomia rispetto agli altri applicativi utilizzati dell’Ente: le specifiche impongono infatti che i files e-fattura contengano nel nome stesso un progressivo di sole 5 cifre univoco per tutto l’Ente e su più annualità, pena lo scarto da parte del SdI!

 

Ciò rende del tutto impossibile l’evitare di non incorrere in un “accavallamento” di numerazione su fatture elettroniche emesse da più applicativi all’interno del medesimo Ente: questo sistema rende pertanto obbligataria l’emissione di fatture elettroniche da un UNICO applicativo di gestione dedicata a livello di Ente.

 

Pertanto, fino a che l’Agenzia delle Entrate non aumenterà il numero di caratteri a disposizione (sarà fisicamente obbligata a farlo nel giro di poco tempo tenendo conto dei numeri di fatture emesse da alcuni Enti) consentendo l’inserimento di almeno un codice sezionale (es. LV=luci votive, SC=servizi cimiteriali, TF=trasporti funebri) e dell’annualità di riferimento, i passi da seguire sono i seguenti:

 

1)    Una volta calcolate le fatture in Se.Cim. (con presenti TUTTI i dati identificativi fondamentali quali ad es. Cod.Fiscale/P.IVA dei Concessionari) si potranno esportare le relative e-fatture xml generate automaticamente con il nome “IT[PARTITA IVA]_[N.FATTURA].xml”

 

2)    Questi xml dovranno obbligatoriamente essere importati dal proprio gestionale di Contabilità (contattare il proprio fornitore di riferimento per questo) e rigenerate con numerazione consecutiva e centralizzata rispetto a tutti gli applicativi a livello di Ente.

 

3)    Una volta trasmesse all’Agenzia delle Entrate, previa verifica di esito positivo e di mancanza di eventuali scarti, si potrà procedere all’invio effettivo dei bollettini di pagamento agli utenti.

 

N.B. Per i solleciti, questa procedura non è ovviamente da rifare: in quel caso, non vengono infatti generate nuove fatture ma rispedite le fatture precedentemente inviate.