personale-enti-locali-promozioni-busta-pagaL’ARAN con il parere 261/2019 pone chiarimenti su personale degli Enti Locali, promozioni e busta paga: ci sarà un impatto negativo sull’elemento perequativo?


L’elemento perequativo per il comparto funzioni locali è stata disciplinato dall’articolo 66 del contratto del 21 maggio 2018. L’ARAN è intervenuto in materia con il parere sopra citato su questo argomento.

 

Secondo l’ARAN il vuoto della norma contrattuale non consente di riconoscere l’elemento perequativo in capo ai dipendenti che conseguono le nuove posizioni economiche introdotte dal contratto nazionale delle funzioni locali del 21 maggio 2018.

 

In pratica, secondo l’ARAN il personale che acquisisce le posizioni economiche orizzontali (A.6, B.8, C.6 e D.7) introdotte dal nuovo contratto nazionale delle Funzioni locali non spetta l’elemento perequativo in quanto la disciplina contrattuale non ha definito gli importi per queste posizioni.

 

L’elemento perequativo

 

La somma presente in busta paga è un correttivo introdotto dal CCNL 2016/2018 per sostenere i redditi più bassi. Infatti sarebbe accaduto che, per effetto degli aumenti derivanti dal rinnovo contrattuale, i dipendenti con reddito basso, avrebbero perso il bonus “Renzi” di € 80.

 

Ci sono state nelle ultime settimane anche lamentele sulla mancata perequazione degli stipendi, prevista dalla legge di bilancio 2019. La busta paga di gennaio, infatti, avrebbe dovuto contenere l’elemento perequativo stabilito nelle cifre comprese fra i 15 e 20 euro. Ma ancora molti non hanno visto questo aumento.

 

L’ “elemento perequativo” è stato inserito dalle seguenti disposizioni nel testo dei CCNL rinnovati: