aree-sisma-proroga-versamento-contributi-sospesi-2019Aree Sisma, proroga versamento contributi sospesi anche nel 2019: la proroga è contenuta nella legge di bilancio per il 2019 approvata alla fine dell’anno scorso.


Vale sia per coloro che decideranno di versare in un’unica soluzione, sia per il versamento della prima rata per coloro che opteranno per la rateizzazione.

 

La legge di bilancio 2019 proroga al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti dei contributi sospesi a causa del sisma che ha interessato il Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016. La proroga riguarda i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Il comma 991 dell’articolo 1 della legge 145/2018, modificando l’articolo 48, comma 11, del decreto legge 189/2016, fa slittare dal 31 gennaio al 1° giugno 2019 il termine entro cui i contribuenti ovvero i sostituti per conto dei propri lavoratori dipendenti o assimilati, dovranno provvedere a versare i relativi contributivi.

 

La nuova scadenza del 1° giugno vale sia per coloro che decideranno di versare in un’unica soluzione, sia per il versamento della prima rata per coloro che opteranno per la rateizzazione. A questo riguardo, la legge di bilancio ha elevato da 60 a 120 il numero massimo delle rate in cui è possibile ripartire il debito accumulato. La misura viene altresì estesa ai comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 18 gennaio 2017 (di cui all’allegato 2-bis del D.L. n. 189 del 2016).

 

Debiti tributari

 

La proroga dei termini interessa anche il versamento dei debiti tributari accumulati sino al 31 dicembre 2017 i cui versamenti erano stati anch’essi sospesi a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016/2017. In particolare, viene modificato il comma 11 dell’articolo 48, disponendo che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi – da parte dei sostituti d’imposta – in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, decorra dal 1° giugno 2019 anziché dal 16 gennaio 2019; anche in questo caso il numero delle rate mensili in cui può essere dilazionato il versamento viene elevato da 60 a 120.

 

Ai medesimi comuni viene, inoltre, prorogata di un anno, ovvero al 1° gennaio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2019) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a seguito delle attività di riaccertamento dei residui.