saldo-e-stralcio-2019-iseeDopo l’uscita del modulo Saldo e Stralcio 2019, l’ISEE che valenza ha e come va applicato alla procedura? Scopriamone di più.


Disponibile, sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello (maggiori informazioni a questo link) per presentare, entro il prossimo 30 aprile, istanza di adesione alla procedura che consente alle persone fisiche in condizioni di grave e comprovata difficoltà economica di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, per un importo compreso tra il 16 e il 35%, già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.

 

Il saldo e stralcio può essere considerata una autentica sanatoria rivolta a soggetti in conclamate difficoltà finanziarie ed economiche.

 

Saldo e Stralcio 2019 e ISEE

 

Sarà l’Isee il documento da allegare all’istanza per poter permettere alle Entrate di valutare quando ed in che misura aiutare il contribuente. Lo strumento prevede aliquote differenti proprio in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del debitore.

 

Bisogna attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) presentata ai fini Isee e segnalando il valore Isee del proprio nucleo familiare o allegando, nel caso di procedura di liquidazione, la copia conforme del relativo decreto.

 

In particolare, si verserà:

 

  • il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi, in caso di Isee del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro
  • il 20%, con Isee da 8.500 fino a 12.500 euro
  • il 35%, se il contribuente ha un Isee compreso tra 12.500 euro e 20mila euro.

 

Il provvedimento riguarda i debiti intestati a persone fisiche, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento:

 

  • di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

 

N.B. Chi non appartiene a queste due casistiche o ha un ISEE superiore a 20 mila euro può comunque aderire alla Definizione agevolata 2018 prevista dal D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).