Con le prossime elezioni amministrative entra nella fase a regime l’applicazione delle nuove disposizioni dettate dall’art. 4 del d. lgs. n. 149/2011,  modificato dall’art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 174/2012, relative allarelazione di fine mandato. In considerazione dei nuovi adempimenti cui sono tenuti gli Enti, si ritiene opportuno fornire alle amministrazioni una breve nota informativa in merito.
Secondo quanto previsto dalla citata normativa, la relazione di fine mandato è stilata dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. In considerazione della prossima tornata elettorale che dovrebbe svolgersi a maggio, tale termine è fissato per la fine di febbraio.
Entro dieci giorni dalla sottoscrizione, la relazione deve essere certificata dall’organo di revisione dell’ente e trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che trasmetterà un rapporto al Sindaco sulla relazione stessa.
Secondo quanto sancito da Decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013, nelle more dell’insediamento del tavolo interistituzionale, gli enti dovranno inviare una copia della relazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
La relazione, inoltre, va trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Quanto ai contenuti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 4 e dal successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013, la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
sistema ed esiti dei controlli interni;
eventuali rilievi della Corte dei conti;
azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
Si ricorda, inoltre, che il sindaco, ricevuto il rapporto del tavolo intersistituzionale, deve pubblicarlo -unitamente alla relazione – sul sito istituzionale del Comune.
In caso di mancato adempimento dell’obbligo, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale, è ridotto della metà, per tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.
Si rammenta, infine, che in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

FONTE: Anci