legge-di-bilancio-2019-affidamento-diretto-appaltiLegge di Bilancio 2019: l’affidamento diretto negli Appalti è stato esteso, ecco cosa cambia dopo le modifiche al Codice appalti.


Ci sono novità importanti nella Legge di Bilancio 2019 in materia di Appalti Pubblici. La novità più rilevante è senz’altro quella che riguarda l’estensione della soglia per l’affidamento diretto di lavori nelle gare di Appalti Pubblici. Ecco cosa cambia.

 

Legge di Bilancio 2019: affidamento diretto negli Appalti

 

Secondo le novità inserite nel testo:

 

Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

 

ATTENZIONE: l’estensione riguarda, come specificato, l’affidamento di lavori. In pratica, per i servizi e forniture tutto inalterato.

 

L’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro dovrà, comunque, essere effettuato, così come disposto, tra l’altro, all’articolo 36, comma 1 del Codice dei contratti, nel rispetto dei principi di cui all’articoli 30, comma 1 del Codice dei contratti, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

 

Nell’articolo 30, comma 1 è precisato che

 

L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del pa-trimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”.