esenzione-pagamento-canone-rai-2019Anche per il 2019 il canone ammonterà a 90 euro. Per l’esenzione del pagamento Canone RAI per il 2019 adesso scattano i termini.


Il canone tv è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

 

Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

 

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono, in un’abitazione in Italia, un apparecchio televisivo.

 

Il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica. Dal 2016, infatti, è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale. Il canone, quindi, non potrà più essere pagato tramite bollettino postale.

 

Esenzione pagamento Canone RAI 2019

 

Sono esonerati dal pagamento del canone gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a determinate soglie, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo.

 

Chi non detiene alcun apparecchio, lo deve comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2019. I moduli si trovano sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

Come chiedere l’esonero

 

A questo link potete consultare i requisiti per ottenere l’esenzione del Canone RAI.

 

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713,98 euro (per le richieste relative agli anni fino al 2017) oppure a euro 8.000 (riferito all’anno di imposta 2017, per le richieste relative all’anno 2018), possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV (compilazione della sezione I del modello di dichiarazione sostitutiva).

 

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

 

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

 

Sono inoltre esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

 

  • gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961)
  • i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963)
  • i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile
  • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).

 

Infine, i cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.