Nuovo regolamento di funzione consultiva dell’ANAC: il Consiglio dell’Autorità ha Approvato il nuovo Regolamento, ecco cosa cambierà.
L’Autorità ha approvato il 21 novembre 2018 il nuovo Regolamento della funzione consultiva svolta ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi nonché ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Questo nuovo Regolamento sostituisce il precedente del 20 luglio 2016 e persegue l’obiettivo principale di ridefinire l’ambito entro il quale tale funzione è esercitata, le relative modalità e la tipologia di soggetti che possono presentare richiesta di parere.
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’Autorità svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1.
Attività consultiva
L’attività consultiva è svolta:
- nei casi indicati nell’art. 1, co. 2, lett. d) ed e), della l. 190/2012 e nell’art. 16, co. 3 del d.lgs. 39/2013;
- quando la questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell’impatto socio-economico o della significatività dei profili problematici posti in relazione alla corretta applicazione delle norme indicate nel comma 1.
Le richieste di parere non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi e riferite a questioni giuridiche ritenute di interesse generale, sono trasmesse agli uffici competenti per materia ai fini dell’adozione di eventuali atti regolatori e,ove ne ricorrano i presupposti, agli uffici di vigilanza.
Soggetti richiedenti
Possono rivolgere all’Autorità richiesta di parere, nelle materie di cui all’art. 2, comma 1, i seguenti soggetti:
- per i pareri previsti all’art. 1, co. 2, lett. d), della legge n. 190 del 2012, il Ministro per la pubblica amministrazione;
- per i pareri previsti all’art. 1, co. 2, lett. e), della legge n. 190 del 2012, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali;
- in materia di conferimento degli incarichi di cui all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, anche i soggetti privati destinatari dell’attività delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 che intendano conferire un incarico;
- per i pareri previsti dall’art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 39 del 2013, i Ministeri che emettono direttive e circolari concernenti l’interpretazione delle disposizioni del suddetto decreto;
- sull’applicazione della disciplina per la prevenzione della corruzione e trasparenza, con particolare riguardo alla l. 190/2012 e relativi decreti attuativi, in casi diversi da quelli di cui alle lett. a), b) e c), i soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, come definite all’art. 3, co. 1, lett. o), del Codice nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati.
Modalità di presentazione della richiesta
La richiesta di parere è trasmessa all’Autorità unitamente alla documentazione ritenuta utile per inquadrare compiutamente la questione giuridica sottoposta. A tal fine è possibile utilizzare il modulo allegato al presente Regolamento.
La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o dal RPCT dell’amministrazione/ente pubblico/ente di diritto privato di cui all’art. 3, co. 1, deve contenere la ricostruzione di tutti gli elementi di fatto e di diritto ritenuti rilevanti ai fini del rilascio del parere.
Nella richiesta di parere i soggetti interessati segnalano i dati personali che a loro giudizio devono essere sottratti alla pubblicazione del parere, ai sensi dell’art. 8.
Inammissibilità della richiesta
Sono ritenute inammissibili le richieste che:
- non rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 2, commi 1 e 2;
- non sono sottoscritte dall’organo competente, ai sensi dell’art. 4, comma 2;
- sono interferenti con esposti di vigilanza, atti di regolazione a valenza generale, comunque denominati e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l’Autorità;
- hanno a oggetto questioni e/o materie che esulano dalla competenza dell’Autorità.
A questo link il documento completo.