decurtazione-malattia-dipendenti-pubbliciDecurtazione Malattia Dipendenti Pubblici, in quali casi si applica la riduzione del trattamento economico?


Ai dipendenti pubblici anche se riconosciuti invalidi e/o portatori di handicap (legge 104/92) si applica la riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per malattia prevista dal Decreto Legge n. 112/2008 (decreto Brunetta).

 

Che cosa è

 

L’articolo 71 del Decreto Legge n. 112/2008 (decreto Brunetta) entrato in vigore il 25 giugno 2008 e convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008  prevede che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioniindividuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

 

Il comma 1 bis introdotto in sede di conversione del decreto prevede che questa disposizione non si applica al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.Con il Decreto Legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 viene escluso dalla decurtazione anche il personale dei Vigili del Fuoco. In sostanza la nuova normativa sostituisce il comma 1 bis dell’art. 71 e prevede che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale”.

 

La circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 7/2008 specifica quali sono le voci  rientranti nel trattamento fondamentale. Si tratta del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti; inoltre, per il personale dell’area I si considerano lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità, eventuali assegni ad personam e analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree.

 

Per la qualificazione delle voci retributive, la circolare n. 7/2008 rinvia alle definizioni fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento (art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001: “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”).

 

Si sottolinea che l’ultimo comma dell’art. 71 prevede che la disciplina che dispone la riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per malattia non può essere derogata dai contratti collettivi.

 

La decurtazione in caso di invalidità e/o handicap

 

Come si può vedere la norma non differenzia le malattie e non distingue tra persone disabili e non disabiliPertanto anche i lavoratori in possesso del riconoscimento di invalidità e/o di handicap di cui all’art. 3 della legge 104/92 subiscono la stessa penalizzazione.

 

Resta comunque fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

 

Come opera la decurtazione

 

Con la circolare n. 8/2008 il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che la decurtazione è “permanente” nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni con la precisazione che decorsi i dieci giorni si applicherà il regime giuridico – economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia.

 

La decurtazione opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia. I CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva che è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza. Queste decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina e permangono, cosicché la trattenuta di cui al comma 1 dell’art. 71 opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia.

 

N.B. – La decurtazione si applica anche in caso di imputazione a malattia delle assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici.

 

Decurtazione e congedo per cure

 

Il D.Lgs 119 del 18 Luglio 2011 prevede che “i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni” non computabile nel periodo di comporto per malattia individuato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

 

I giorni di assenza del congedo per cure vengono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia (art. 7 – comma 3 Decreto Legislativo 119/2001).

 

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 10/2013 ribadisce che l’indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia. Nello stesso interpello il Ministero del Lavoro sostiene che, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.

 

Incidenza su pensione e T.F.R.

 

L’INPDAP, con la Circolare n. 13 del 28 maggio 2009, ha precisato che la decurtazione della retribuzione durante i primi 10 giorni di malattia, prevista dall’articolo 71 del D.L. n. 112/2008, non produce effetti né sull’importo della pensione né sul trattamento di fine rapporto (T.F.R.).

 

Infatti, sia gli articolo 24 e 50 del RDL n. 680/1938, per gli iscritti alla Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza (CPDEL; CPS; CPI; CPUG), sia gli articoli 68 del DPR n. 3/1957 e 13 della legge n. 177/1976, per i dipendenti dello Stato, dispongono che nel caso di retribuzione ridotta la contribuzione va determinata con riferimento alla retribuzione virtuale intera che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assente. Di conseguenza il trattamento pensionistico va determinato con riferimento alla retribuzione che sarebbe spettata se non ci fosse stata la decurtazione. Con la stessa Circolare l’INPDAP precisa che non subisce riduzione neanche la contribuzione dovuta a favore della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e la contribuzione per il trattamento di fine servizio o TFR. Pertanto, anche in questi casi, le prestazioni vengono determinate con riferimento alla retribuzione virtuale che sarebbe spettata se non ci fosse stata la decurtazione.

 

Normativa di riferimento

 

 

  • Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
  • Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 17 luglio 2008, n. 7: “Decreto legge n. 112 del 2008 – Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti;
  • Legge 6 agosto 2008, n. 133: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
  • Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 5 settembre 2008, n. 8: “Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti – ulteriori chiarimenti;
  • Circolare INPDAP 28 maggio 2009, n. 13: “Art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. Nuove disposizioni in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165. Riflessi contributivi”;
  • Legge 3 agosto 2009, n. 102: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”;
  • Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.”;
  • Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: risposta ad interpello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in data 8 marzo 2013 (n. 10/2013).