corretta-contabilizzazione-fondo-rotazioneArt. 243 ter del d. Lgs. 267/2000: la corretta contabilizzazione del fondo di rotazione. Ritenendosi possibile l’esistenza del fenomeno della contabilizzazione, da parte di comuni in riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEL, del fondo di rotazione senza sterilizzazione in parte spesa, si chiarisce il contrasto di tale eventuale operazione con l’art. 81 della Costituzione.


La contabilizzazione del fondo di rotazione in entrata e non anche in spesa è elusiva del vincolo di finanza pubblica determinato dal principio del pareggio di bilancio, come confermato – in riferimento alla generale disciplina del fondo di rotazione – dalla Commissione Arconet, nella seduta del 13 aprile 2016, che in calce si riporta.

 

Nella specificità del fondo di rotazione previsto dall’art. 243 ter del d. lgs. 267/2000, l’art. 43, comma 2, del d.l. 12 settembre 2014 n. 133 aveva già stabilito le seguenti collocazioni in entrata e spesa, di cui al DPR 194/1996: titolo secondo dell’entrata (cat. 01, voce economica 0, codice Siope 2102: altri trasferimenti correnti dallo Stato) e titolo primo della spesa (int. 05, voce economica 15, codice Siope 1570: trasferimenti correnti allo Stato).

 

È chiaro che la predetta iscrizione in parte spesa  attiene all’intero fondo di rotazione, decorrendo l’ammortamento dall’esercizio successivo (né, ovviamente, potrebbe essere altrimenti).

 

Ciò significa che, secondo le stesse regole che valgono per le anticipazioni straordinarie di liquidità che sono state erogate dalla Cassa depositi e prestiti, l’impegno di spesa al titolo primo va, a rendiconto, cancellato e contabilizzato nel risultato di amministrazione come debito da estinguere, nel periodo di ammortamento, attraverso iscrizione in parte spesa (stessa collocazione originaria, ovviamente) del bilancio di ciascun esercizio della quota capitale annua di rimborso, a fronte di pari entrata di competenza dei titoli I e III.

 

In sede di  rendiconto annuale di gestione, pertanto, il debito verso lo Stato che è  iscritto nel risultato di amministrazione viene diminuito della rata che è stata rimborsata nell’esercizio.

 

In conclusione: l’Ente in riequilibrio finanziario pluriennale, che non sterilizzi in parte spesa del bilancio il fondo di rotazione acquisito, non dà copertura finanziaria al suo impegno di spesa verso lo Stato, sostituendo, in tal modo,  ai debiti fuori bilancio a breve termine da estinguere con il fondo di rotazione, un debito fuori bilancio nei confronti dello Stato.

 

L’art. 43 del d.l. 133/2014 è, quindi, una norma di indubbia costituzionalità.

 

Ed è anche una norma assai correttamente flessibile, posto che, al comma 3, prevede una parziale rilevanza, ai fini dell’obiettivo del patto di stabilità, e/o del pareggio di bilancio, delle entrate del fondo di rotazione, la quale  potrebbe non essere ammessa, trattandosi di finanziamento della liquidità e non  di spesa in conto capitale, che trova, in quanto tale, riscontro nell’acquisizione di immobilizzazioni.

 

Finanziario – Arconet: contabilizzazione dei fondi di rotazione

 

Nella riunione del 13 aprile, di cui è stato da poco pubblicato il resoconto, la commissione Arconet ha risposto al quesito proposto da una Regione circa la corretta contabilizzazione del fondo rotativo:

 

Ente erogante – Per l’ente che eroga le risorse dei fondi di rotazione, la spesa è una concessione di crediti, da classificare a breve, medio o lungo termine a seconda dei tempi previsti per il rimborso, mentre la correlata entrata è una riscossione di crediti, da classificare a breve, medio, o lungo termine, in coerenza con la correlata operazione di concessione crediti, da imputare all’esercizio in cui è contrattualmente prevista la restituzione del finanziamento. Non costituiscono concessione di crediti le anticipazioni in conto trasferimenti e le concessioni di credito a fondo perduto, che sono imputate contabilmente tra i trasferimenti. Le concessioni di credito sono caratterizzate dall’obbligo di rimborso sulla base di un apposito piano finanziario che deve essere previsto dalla delibera di concessione del finanziamento. Le concessioni di finanziamento sono impegnate nell’esercizio finanziario in cui viene adottato l’atto amministrativo di concessione del finanziamento.  Nel caso in cui l’atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il finanziamento è erogato, l’impegno è imputato negli esercizi   in cui l’obbligazione viene a scadenza.

 

Ente beneficiario – L’amministrazione beneficiaria del fondo di rotazione classifica l’entrata tra le operazioni di accensione di prestiti, e, a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento o della messa a disposizione del finanziamento, sono registrati gli impegni riguardanti la spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall’ente) e per interessi, con imputazione agli esercizi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive  corrispondenti alla  rata  di  ammortamento annuale. In generale, le entrate erogate da un altro soggetto, pubblico o privato, a titolo di “concessione di credito”, che presentano l’obbligo di rimborso, anche in assenza di oneri finanziari, costituiscono, per il beneficiario “una accensione di prestiti”, e la spesa correlata è contabilizzata tra i rimborsi prestiti. La registrazione di entrate tra le riscossioni di crediti da parte di un ente presuppone l’esistenza della precedente registrazione dell’operazione di “concessione di crediti” da parte dell’ente stesso. In assenza di una precedente registrazione di una propria spesa per concessione di crediti, l’eventuale registrazione di entrate tra le riscossioni di crediti risulta non corretta e si configura come un’elusione dei vincoli di finanza pubblica. Analogamente, la registrazione di spese per rimborso di prestiti presuppone l’esistenza di una precedente operazione di accensione prestiti, registrata nello stato patrimoniale dell’ente.