Niente Fattura Elettronica su Servizi Elettronici? Ecco la a sintesi della risposta n. 96/2018 fornita dall’Agenzia delle entrate a una società che svolge molteplici attività via internet o comunque collegate alla Rete (progettazione e realizzazione di portali, siti, applicazioni, eventi, radio, tv, web tv eccetera).
Nessun obbligo di certificare i corrispettivi e di fattura elettronica per i servizi elettronici. Se si vuole comunque documentare l’operazione con la ricevuta fiscale, questa deve possedere determinati requisiti di legge (utilizzo di stampati conformi a quelli allegati al Dm 30 marzo 1992, numerazione progressiva prestampata, predisposizione da parte di tipografie autorizzate dal ministero dell’Economia e delle finanze) che non ne consentono l’emissione elettronica. Tuttavia, ne è ammessa la consegna di copia vai e-mail, se realizzata secondo le regole del Codice dell’amministrazione digitale.
È la sintesi della risposta n. 96/2018 fornita dall’Agenzia delle entrate a una società che svolge molteplici attività via internet o comunque collegate alla Rete (progettazione e realizzazione di portali, siti, applicazioni, eventi, radio, tv, web tv eccetera).
La sintesi della risposta
L’interpellante, evidenziato che l’emissione giornaliera delle fatture comporta un importante impegno a livello amministrativo, chiede se, in sostituzione delle stesse (qualora non richiesto diversamente dal cliente), sia possibile emettere al momento dell’incasso del singolo servizio la ricevuta con i dati obbligatori, da inviare poi via e-mail al committente, ed annotare giornalmente il totale delle ricevute fiscali sul registro dei corrispettivi.
L’amministrazione finanziaria ricorda che la normativa vigente esclude l’obbligatorietà dell’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), tra l’altro, “per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione” (articolo 22, Dpr 633/1972)
Inoltre, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, sono esonerate anche dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, cioè dall’emissione di ricevute e scontrini fiscali, in base a quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, del Dlgs 42/2015 e dal decreto Mef 27 ottobre 2015 che vi ha dato attuazione.
In conclusione, per la loro documentazione, non vi è obbligo di emettere fattura né scontrino o ricevuta fiscale.
In ogni caso, se comunque si ha interesse a documentare l’operazione tramite ricevuta fiscale inviata al cliente via e-mail (come ipotizzato dall’interpellante), occorre che la copia trasmessa sia realizzata nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005) e del Dm 17 giugno 2014 (“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005”).
Tali indicazioni valgono per i rapporti con soggetti residenti o stabiliti in Italia.
Invece, se i servizi sono resi a privati consumatori residenti in altri Stati membri Ue, è possibile avvalersi del Mini One Stop Shop (articoli 74-quinquies e ss. del Dpr 633/1972).
Sono infine territorialmente non rilevanti in Italia le prestazioni di servizi elettronici rese a privati consumatori residenti al di fuori dell’Unione europea.