Detrazione Fiscale su adozione minori stranieri: spetta anche con esito negativo? La deduzione delle spese per l’adozione di minori stranieri spetta se la procedura non ha avuto buon fine?
Le spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione di minori stranieri danno diritto a una deduzione dal reddito complessivo nella misura del 50% (articolo 10, comma 1, lett. l-bis, Tuir). L’espressione utilizzata dal legislatore per individuare i contribuenti interessati alla deduzione (“spese sostenute dai genitori adottivi”) deve essere interpretata nel senso di “spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi”.
È possibile, quindi, usufruire dell’agevolazione a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall’esito della stessa (risoluzione n. 77/E del 28 maggio 2004).
La procedura inizia con il conferimento ad un ente autorizzato del mandato di adozione. Termina, invece, con la dichiarazione di efficacia in Italia da parte del competente tribunale per i minorenni del provvedimento dell’adozione ovvero, se l’adozione deve perfezionarsi dopo l’arrivo del minore in Italia, con la pronuncia di adozione da parte del tribunale per i minorenni.
La deduzione deve essere operata con l’applicazione del principio di cassa. Tutte le spese sostenute devono essere certificate dall’ente autorizzato e potranno essere dedotte purchè finalizzate all’adozione, documentate e certificate. Infine, non possono essere dedotte le spese relative agli incontri post-adottivi in quanto non costituiscono parte della procedura di adozione.
Le relazioni e gli incontri post-adottivi non costituiscono parte della procedura di adozione che, come si e’ detto in precedenza, si conclude con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall’Autorita’ straniera, oppure con la pronuncia di adozione da parte del Tribunale per i minorenni.