abolizione-tasi-nuova-imuAbolizione TASI e nuova IMU: ecco il documento presentato presso la Commissione Finanze del Senato con le proposte dell’ANCI.


Disponibile il documento presentato dall’ANCI in audizione lo scorso 5 novembre, presso la Commissione Finanze del Senato, recante la bozza di articolato normativo per l’unificazione del tributo comunale sugli immobili (cd. nuova IMU).

 

Il documento è stato presentato durante l’audizione dell’Associazione sul disegno di legge n. 886, di conversione del D.L. n. 119/2018, cd. decreto fiscale, che ieri, 28 novembre è stato approvato dell’Assemblea del Senato e trasmesso alla Camera.

 

Abolizione TASI e nuova IMU

 

Nelle more dell’attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all’articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sarebbe istituita un’imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l’imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

 

La nuova IMU si applicherebbe in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell’articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un’abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del comma 4, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

 

Sarebbero esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

 

  • Gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, con riferimento agli immobili diversi da quelli indicati nel comma 5, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • Fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  • I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • Fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  • I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

 

In allegato il documento dell’ANCI completo.