Con la Sentenza n. 52207/2018 sull’obbligo di timbratura per i dirigenti pubblici la Cassazione si pronuncia. Scopriamo in quali termini.
Nel caso specifico erano state richieste misure cautelari nei confronti del dirigente comandante della polizia locale che è stato imputato per truffa aggravata per aver falsamente certificato le propria presenza in ufficio. La Cassazione, con la sentenza n.52207/2018 si è espressa in merito.
La Sentenza
L’atto di impugnazione, invero, contesta innanzitutto la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti dai giudici di merito per escludere la configurabilità di reati sulla cui misura cautelare personale.
Costituisce principio più volte affermato in giurisprudenza quello secondo cui, in materia di falso, per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni:
a) che l’atto non attesti i risultati dì un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate;
b) che l’atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma sì limiti a riprodurre anche gli effetti dell’atto preesistente.
Eventuali mendaci annotazioni sui “registri macchina”, se ed in quanto questi, come risulta allo stato accertato nel caso di specie, siano destinati esclusivamente a controlli interni della Pubblica amministrazione nonché strettamente inerenti al rapporto di lavoro tra il dipendente e l’ente pubblico, non sono ascrivibili alla fattispecie della falsità ideologica del pubblico ufficiale in atto pubblico, né nella fattispecie della falsità ideologica del pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
In sostanza, secondo la Cassazione, il dirigente pubblico può essere sottoposto all’obbligo di timbratura finalizzato al calcolo di ferie, missioni e buoni pasto, ma non certo alla determinazione delle ore di presenza negli uffici, essendo la sua retribuzione parametrata al solo raggiungimento degli obiettivi.
Tuttavia, nel caso in cui il dirigente pubblico dovesse violare il sistema di rilevazione delle presenze, per qualsiasi motivo, allo stesso non sarebbe applicabile il reato di truffa aggravata.
In allegato il testo completo della Sentenza.