Fattura Illeggibile: detrazione IVA non è ammissibile? La risposta arriva dalla Corte UE, con la Sentenza C‑664/16.
Il criterio di neutralità e proporzionalità dell’imposta va sempre rispettato anche in presenza di errori formali, ma non possono esserci incertezze sulle condizioni sostanziali.
La domanda di pronuncia pregiudiziale, riguardante l’interpretazione dei principi di neutralità e di proporzionalità dell’imposta sul valore aggiunto, è stata presentata nell’ambito di una controversia tra un contribuente rumeno e l’Amministrazione finanziaria del suo Paese, a seguito della negazione del diritto alla detrazione dell’Iva sui beni e servizi inerenti l’attività del contribuente a causa della mancata produzione delle relative fatture.
Il procedimento principale
Nel periodo tra giugno 2006 e settembre 2008, un cittadino rumeno aveva intrapreso la realizzazione di un complesso residenziale composto da 90 appartamenti su terreni di proprietà provvisti delle necessarie autorizzazioni e aveva effettuato anche numerose operazioni di compravendita immobiliare.
In ragione di tali attività, l’interessato, già a giugno 2006, aveva superato la soglia di esenzione ai fini Iva prevista dalla normativa nazionale e l’Amministrazione finanziaria rumena aveva ritenuto che questi dovesse considerarsi soggetto passivo d’imposta e operare, conseguentemente, in tale veste, a decorrere dall’agosto 2006.
In assenza di una richiesta di attribuzione di partita Iva, nel 2011 le autorità fiscali avevano registrato d’ufficio l’interessato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e avevano preceduto all’emissione di avvisi di accertamento per l’omessa presentazione della dichiarazione Iva per il periodo 2006-2009. Il contribuente aveva contestato nel quantum gli avvisi, dapprima in via amministrativa e poi in via giudiziale.
La controversia è giunta dinanzi all’Alta corte di cassazione che, in merito al diniego del diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte dal contribuente, ha dichiarato l’erroneità della sentenza di merito, che aveva respinto il ricorso del contribuente, e ha rinviato la causa al giudice dell’appello per un nuovo esame.
In particolare, sebbene il giudice di merito avesse espressamente affermato che il ricorrente – in quanto riconosciuto soggetto passivo ai fini dell’Iva – beneficiasse del diritto alla detrazione, aveva negato tale diritto per non avere, lo stesso, presentato l’originale dei documenti relativi agli acquisti di beni e servizi relativi ai fabbricati poi venduti.
Inoltre, l’Alta corte aveva criticato il giudizio d’appello nella parte in cui, senza adeguata motivazione, aveva respinto le affermazioni del ricorrente secondo cui, non essendo registrato come soggetto passivo ai fini dell’Iva al momento della costruzione dei fabbricati, egli non aveva l’obbligo di tenuta della relativa contabilità per un eventuale esercizio futuro del diritto alla detrazione.
Il giudice del rinvio, richiamato a esprimersi sulla causa, ha tuttavia espresso riserve riguardo alla questione se un promotore immobiliare, come nel caso di specie, abbia il diritto di detrarre l’Iva relativa alle operazioni inerenti alla costruzione dei fabbricati, nel caso in cui le ricevute fiscali possedute dal ricorrente siano illeggibili e insufficienti per determinare la portata del diritto a detta detrazione.
Il giudice del rinvio ha chiesto pertanto se, in base alla giurisprudenza della Corte, il ricorrente possa esercitare il diritto alla detrazione nel caso in cui non sia in grado di dimostrare il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 178 della direttiva Iva, trasposto nel diritto rumeno dall’articolo 146, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 571/2003, dal momento che non possiede le relative fatture.
Le questioni pregiudiziali
Alla luce di tali considerazioni, la Corte d’appello ha sospeso il procedimento principale e ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia due pregiudiziali.
Con la prima questione, il giudice nazionale ha chiesto se i principi di proporzionalità e di neutralità previsti dalla direttiva Iva possano essere interpretati nel senso che essi consentono a un soggetto passivo, che soddisfa i requisiti sostanziali per la detrazione, di beneficiare del suo diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui questi non sia in grado di fornire la prova documentale delle somme versate a monte per l’acquisto di beni e servizi.
Inoltre, in caso di risposta affermativa alla suddetta questione, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sapere se i principi di proporzionalità e di neutralità possano essere interpretati nel senso che possa rappresentare una misura ammissibile e appropriata, per determinare la portata del diritto a detrazione, esclusivamente una modalità di valutazione indiretta, costituita da una perizia giudiziale realizzata da un perito indipendente.
Il giudizio della Corte
Con le questioni pregiudiziali, il giudice nazionale ha chiesto se gli articoli 167, 168, 178 lettera a), e 179 della direttiva Iva 2006/112/Ce nonché i principi di neutralità e proporzionalità ivi contenuti devono essere interpretati nel senso che, in situazioni analoghe a quelle previste nella causa principale, un soggetto passivo Iva, che non è in grado di documentare l’imposta assolta a monte sugli acquisti, possa beneficiare del relativo diritto alla detrazione sulla base esclusivamente di una stima risultante da una perizia disposta da un giudice nazionale.
In primo luogo, la giurisprudenza della Corte è unanime nel ritenere che, in ragione del principio di neutralità, il diritto alla detrazione dell’Iva non può, in linea di principio, essere limitato e va esercitato per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte dal soggetto passivo, al fine di liberare interamente l’imprenditore dall’onere dell’Iva dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche.
Le condizioni sostanziali per poter beneficiare della detrazione sono, da un lato, che l’interessato sia un soggetto passivo Iva e, dall’altro, che i beni o i servizi con riferimento ai quali il diritto è invocato siano afferenti alle proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, tali beni siano ceduti o tali servizi siano forniti da un altro soggetto passivo.
La Corte ha inoltre affermato in più occasioni che “il principio fondamentale di neutralità dell’IVA esige che la sua detraibilità a monte sia riconosciuta qualora gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, anche quando taluni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti passivi”.
L’amministrazione finanziaria, pertanto, non può negare la detraibilità soltanto perché una fattura non risponde a tutti i requisiti formali dettati dalla direttiva Iva, perché ciò contrasterebbe con i principi di neutralità e di proporzionalità, qualora la stessa autorità fiscale disponga dei mezzi per verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali relativi a tale diritto.
Tuttavia, il soggetto che chiede la detrazione dell’Iva ha l’onere di dimostrare di poter soddisfare tutte le condizioni per fruirne, fornendo prove oggettive comprovanti che i beni e servizi gli siano stati effettivamente forniti a monte da soggetti passivi, ai fini della realizzazione di proprie operazioni soggette a imposta, riguardo ai quali l’Iva sia stata effettivamente assolta.
Secondo gli eurogiudici, “tali prove possono comprendere, in particolare, documenti in possesso di fornitori o prestatori presso i quali il soggetto passivo abbia acquistato beni o servizi per i quali abbia assolto l’IVA. Una stima basata su una perizia giudiziaria disposta dal giudice nazionale può, eventualmente, integrare tali prove o avvalorarne la credibilità, ma non può sostituirvisi”.
In altre parole, se il soggetto passivo non è in grado di fornire la prova documentale dell’importo dell’Iva assolta a monte attraverso la produzione di fatture o di altro documento equipollente, non può beneficiare del diritto alla detrazione unicamente sulla base di una stima risultante da una perizia disposta dal giudice nazionale.
Il principio
Alla luce di quanto rilevato in precedenza, la Corte di giustizia europea ha dichiarato i seguenti principi:
“La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, segnatamente gli articoli 167 e 168, 178, lettera a), e 179 della medesima, nonché i principi di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che, in presenza di circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, un soggetto passivo che non sia in grado di fornire la prova dell’importo dell’IVA assolta a monte per mezzo della produzione di fatture o di qualsivoglia altro documento, non può beneficiare del diritto alla detrazione dell’IVA unicamente sulla base di una stima risultante da una perizia disposta dal giudice nazionale”.