stabilizzazioni-precari-enti-locali-autotutelaStabilizzazioni Precari Enti Locali: su autotutela in caso di violazione delle norme e su annullamento di provvedimenti di assunzione del personale, il Tar Campania dà indicazioni chiare. Scopriamone di più.


Il Tar Campania (sezione Napoli, 5), con la sentenza n. 6701/2018, fornisce rilevanti indicazioni sul corretto esercizio dell’autotutela in materia di stabilizzazione dei precari degli Enti Locali. Nel caso specifico si tratta del rapporto tra il potere di rivalutazione amministrativa e l’inosservanza della disciplina in materia di stabilizzazione del personale secondo il Dl 78/2009.

 

Il caso

 

In esame è controversa la legittimità del provvedimento di autotutela, adottato da un Comune, avente ad oggetto l’annullamento dell’atto di assunzione a tempo indeterminato di un assunto nel ruolo di Responsabile del
Settore di Polizia Municipale.

 

L’amministrazione resistente, secondo il ricorrente, non avrebbe correttamente esercitato il potere di annullamento in autotutela, non avendo motivato in ordine all’interesse all’adozione dell’atto, al di là di quello tendente al ripristino della legalità violata, sacrificando l’interesse del privato senza una ragionevole motivazione e in spregio all’affidamento che questi nutriva nel proprio ruolo, a distanza di tre anni dall’assunzione.

 

Il processo di stabilizzazione

 

Con la legge 296/2006 (Finanziaria 2007), integrata con le previsioni della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) venivano previsti diversi percorsi di stabilizzazione per le diverse tipologie di lavoratori precari presenti della Pubblica Amministrazione assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

 

Secondo il disposto di cui all’art. 1, comma 558, risultava oggetto di possibile stabilizzazione immediata il personale non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2007 da almeno tre anni, anche non continuativi, o che conseguisse tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che fosse stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge, purché assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norma di legge.

 

Il processo di stabilizzazione per i precari delle pubbliche amministrazioni ha, tuttavia, subito un arresto con il decreto Brunetta (d.l. 78/2009 convertito in legge 102/2009), nel senso che non è stata più consentita l’assunzione diretta dei precari, ma la possibilità di stabilizzazione è stata disciplinata nell’ambito dei principi di carattere generale.

 

Tale decreto dell’1 luglio 2009, entrato in vigore alla stessa data, all’art 17, comma 10, prevede che, nel triennio 2010-2012, le Amministrazioni pubbliche -nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa-, possano esclusivamente bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato, sia pure con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento di quelli messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (citate leggi finanziarie per gli anni 2007-2008).

 

Ne consegue che per la stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato che hanno acquisito un’anzianità triennale per come previsto dalle leggi finanziarie del 2007 — 2008 è solo prevista la riserva del 40% nell’ambito dei pubblici
concorsi indetti dall’ente sicché la valorizzazione della loro esperienza è effettuata sempre e soltanto nell’ambito di prove concorsuali pubbliche in termini di punteggio.

 

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La decisione del TAR

 

Secondo i giudici campani, in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (procedura concorsuale, con riserva di posti per precari in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa), l’onere motivazionale del provvedimento di annullamento è attenuato.

 

Il TAR, inoltre, riconosce la ragionevolezza di un lasso di tempo pluriennale (ultratriennale, tra il compimento della procedura di stabilizzazione e il suo annullamento). Questo intervallo trova giustificazione nella complessità delle procedure, la durata degli accertamenti compiuti, la natura delle valutazioni effettuate e la non immediata intelligibilità dell’intervenuta evoluzione normativa.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.  Questo perché nel rapporto tra il potere di rivalutazione amministrativa e l’inosservanza della disciplina in materia di stabilizzazione del personale secondo il Dl 78/2009, che – in specie – è stata ritenuta applicabile alle procedure relative al triennio 2010-2012, sottraendosi all’obbligo di concorso pubblico (e di riserva limitata al 40% in favore di specifico personale precario) solo le stabilizzazioni iniziate prima della vigenza del decreto e concluse, comunque, entro il 31 dicembre 2009.