Acquisti sotto i 1000 euro e mezzi telematici: l’ANAC, con un comunicato del presidente Cantone, fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti.
L’ANAC, è intervenuta per rispondere sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro.
Questo il testo del comunicato:
Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2018
Indicazioni alle stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro.
Sono giunte richieste di chiarimento in merito all’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro.
In particolare, è stato chiesto se, in relazione alla disposizione recata dall’art. 40, co. 2 del Codice, sia consentito, per gli affidamenti infra 1.000 euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici.
Raffaele Cantone
Ricordiamo che l’articolo 40, comma 2, prevede:
A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Quindi in questo caso viene meno l’obbligo di utilizzare i mezzi di comunicazione elettronica, scattato lo scorso 18 Ottobre.
Per tutti gli altri soggetti, infatti, n base all’art. 40 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016), l’obbligo, relativo a tutta la fase di gara è recepito direttamente dall’articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, disposizione rientrante tra quelle a recepimento obbligatorio dagli stati membri.
Inoltre, a disciplinare la normativa interviene l’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vale a dire il Codice dell’amministrazione digitale.