permessi-retribuiti-diritto-allo-studio-scuolaPermessi retribuiti per il diritto allo studio, Scuola (150 ore): il termine di presentazione della domanda per il 2019.


Indicazioni operative, modalità di fruizione e criteri sono definiti nei contratti integrativi regionali.

 

La domanda può essere presentata dal personale docente e ATA della scuola sia di ruolo che a tempo determinato. I permessi, se accordati, saranno fruibili nell’anno solare 2019 per un massimo di 150 ore a beneficiario. Per coloro che si trovino in part time e per i supplenti, le ore sono proporzionali alla prestazione lavorativa.

 

Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico in servizio a livello provinciale. (DPR 395/1988).

 

Ai sensi del CCNL 2016/18 art.22 comma 4 b4, sono i Contratti Integrativi Regionali a definire le tipologie dei corsi, la ripartizione delle quote orarie tra frequenza/esami/studio libero, l’ordine di priorità in base al quale vengono graduate le domande, regolando altresì una possibile scadenza diversa dal 15 novembre, oppure specifiche proroghe.

 

Ulteriori dettagli circa la modalità di inoltro della domanda, se tramite modulo cartaceo o in via telematica, è rimandata alle comunicazioni degli Uffici Scolastici Regionali, di norma pubblicate su loro sito istituzionale.

 

Le caratteristiche essenziali dei permessi studio, che di seguito vi spiegheremo in maniera approfondita sono:

 

  • chi può richiederli: i lavoratori studenti iscritti alla scuole di istruzione legalmente riconosciute o ad un corso di formazione professionale;
  • durata: dipende dal CCNL, ma la prassi consolidata prevede 150 ore fruibili in tre anni;
  • quando chiederli: si possono usare esclusivamente per la frequenza a corsi o esami, e non per la preparazione dell’esame.

 

Per una guida completa potete consultare questo articolo.