pace-fiscale-dichiarazione-integrativa-specialeStrumenti per la Pace Fiscale: la dichiarazione integrativa speciale consentirà ai contribuenti, entro certi limiti, di correggere e integrare le dichiarazioni già presentate.


Dichiarazione integrativa speciale: un’altra strada per la pace fiscale. La correzione degli errori è possibile fino al 31 maggio 2019 per uno o più periodi d’imposta per i quali, al 24 ottobre 2018, non erano scaduti i termini per l’accertamento.

 

Nell’ambito degli strumenti per l’attuazione della “pacificazione fiscale”, il decreto legge 119/2018 (collegato alla manovra di bilancio 2019) ha previsto anche la “dichiarazione integrativa speciale” (articolo 9), attraverso la quale i contribuenti, entro certi limiti, possono correggere e integrare le dichiarazioni già presentate relative al quadriennio 2013-2016, pagando un’imposta sostitutiva sul maggior imponibile.

 

Ambito oggettivo

 

Con la dichiarazione integrativa speciale, fino al 31 maggio 2019 è possibile correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva. Più precisamente, l’integrazione è ammessa per uno o più periodi d’imposta per i quali, al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Dl 119/2018), non erano scaduti i termini per l’accertamento.

 

Ambito soggettivo

 

Alla dichiarazione integrativa speciale (e alle connesse agevolazioni) possono accedere solo i contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni fiscali relative al quadriennio 2013-2016 e che non sono stati sottoposti ad attività di controllo fiscale o a procedimenti penali per violazione di norme tributarie.

 

Per verificare che il codice fiscale sia corretto seguite la procedura descritta a questo link. In caso di codice fiscale bloccato seguite, invece, la procedura descritta a questo link.

 

Limiti

 

L’integrazione degli imponibili è ammessa nel limite complessivo di 100mila euro all’anno e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato. Nel caso in cui la base imponibile originaria sia minore di 100mila euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite, l’integrazione degli imponibili è ammessa sino a 30mila euro.

 

Imposta sostitutiva e aliquota media

 

Per ciascun anno d’imposta, è dovuta, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

 

  • un’imposta sostitutiva, determinata applicando sul maggior imponibile Irpef o Ires un’aliquota pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive, dei contributi previdenziali e dell’Irap
  • un’imposta sostitutiva, determinata applicando sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20 per cento.

 

Per quanto riguarda l’Iva, invece, all’imponibile integrato si applica l’aliquota media, ovvero, nei casi in cui non sia possibile determinarla, l’aliquota ordinaria, attualmente pari al 22% (l’aliquota media è determinata dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero assoggettate a regimi speciali).

 

Adempimenti

 

Per usufruire dei benefici previsti dalla norma in esame, i contribuenti devono presentare la dichiarazione integrativa e versare le somme dovute.

 

Presentazione della dichiarazione

 

La dichiarazione integrativa speciale deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, per uno o più periodi d’imposta per i quali, al 24 ottobre 2018, i termini per l’accertamento non erano ancora scaduti.

 

Versamento

 

Una volta presentata la dichiarazione integrativa speciale, i contribuenti devono versare l’importo dovuto, senza potersi avvalere della compensazione.

 

Il pagamento può essere:

 

  • effettuato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019
  • ripartito in dieci rate semestrali di pari importo (in tal caso, la prima rata deve essere pagata entro il 30 settembre 2019).

 

 

Perfezionamento della procedura

 

Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.

 

Mancato pagamento

 

Se le somme dovute in base alla dichiarazione integrativa speciale non sono versate, in tutto o in parte, entro le scadenze previste, tanto nel caso di pagamento in unica soluzione quanto nel caso di rateizzazione, la dichiarazione diviene titolo per la riscossione delle imposte dovute. Le somme non pagate, quindi, sono iscritte a ruolo a titolo definitivo, e sono dovuti gli interessi legali e una sanzione pari al 30% degli importi non versati (la sanzione, però è ridotta alla metà se il versamento viene eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza).

 

Inutilizzabilità delle perdite e ulteriori limiti

 

Nella dichiarazione integrativa speciale non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, perdite determinate secondo le disposizioni del Tuir.

 

Inoltre, la dichiarazione non costituisce titolo:

 

  • per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta in precedenza non dichiarati
  • per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza
  • per il riconoscimento di detrazioni diverse da quelle originariamente dichiarate.

 

Se dalla dichiarazione integrativa dovesse emergere un minor credito rispetto a quello risultante dalla dichiarazione originaria, si dovrà versare la differenza.

 

Elementi oggetto dell’integrazione e termini di notifica delle cartelle e accertamento

 

Con riferimento agli elementi oggetto dell’integrazione:

 

  • i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, relative, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa
  • i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e per gli accertamenti relativi all’Iva decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa.

 

 

Irrevocabilità

 

La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile.

 

Esclusioni

 

Non è possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa speciale:

 

  • se il contribuente, pur avendo l’obbligo, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni d’imposta dal 2013 al 2016
  • dopo essere venuti a conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie
  • per far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero.

 

Inoltre, non è possibile integrare gli imponibili correlati ai maggiori redditi di partecipazione per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società partecipate per i contribuenti che li hanno prodotti in forma associata o che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale o per le società a ristretta base proprietaria.

 

Utilizzo fraudolento

 

Chiunque ricorre fraudolentemente alla dichiarazione integrativa speciale per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, è punito con la sanzione prevista per il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni).

 

In ogni caso, resta ferma l’applicabilità delle norme in materia di:

 

  • riciclaggio (reclusione da quattro a dodici anni e multa da 5mila a 25mila euro)
  • impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reclusione da quattro a dodici anni e multa da 5mila a 25mila euro)
  • autoriciclaggio (reclusione da uno a quattro anni e multa da 2.500 a 12.500 euro)
  • trasferimento fraudolento di valori (reclusione da due a cinque anni e confisca di denaro, beni o altre utilità).

 

Disciplina attuativa

 

Le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento degli importi dovuti saranno stabiliti con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

Destinazione delle somme

 

Le somme versate a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.