Applicazione del Contributo Ambientale: la guida per le Imprese redatta da CONAI sui principali adempimenti consortili, i valori di contributo e le novità procedurali per il 2019.
Segue alle email inviate alle aziende negli ultimi mesi la pubblicazione del libretto Easy Conai che contiene informazioni sull’attività del Sistema Conai e dei relativi Consorzi di Filiera, i principali adempimenti consortili, i valori di contributo e le novità procedurali per il 2019.
In particolare sono evidenziate e chiarite le definizioni dei vari soggetti obbligati:
Produttori
1. Produttore/Importatore di materie prime/semilavorati per imballaggi è l’impresa che producendo/importando materie prime/semilavorati destinati a imballaggi, si trova “a monte” dei diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi stessi e dei relativi rifiuti.
2. Produttore/Importatore di imballaggi vuoti è l’impresa che fabbrica (utilizzando uno o più dei sei materiali di riferimento)/importa gli imballaggi finiti pronti a contenere la merce
Utilizzatori
1. Acquirente – riempitore di imballaggi vuoti è l’impresa che acquista imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria attività.
2. Commerciante di imballaggi pieni è l’operatore che acquista in Italia merci imballate e le rivende, operando una semplice intermediazione commerciale.
3. Importatore di imballaggi pieni è l’operatore che acquista dall’estero merci imballate e le rivende in Italia, immettendo quindi gli imballaggi che contengono le merci sul territorio nazionale.
4. Commerciante di imballaggi vuoti è l’operatore che acquista e rivende imballaggi vuoti nel territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi, operando una semplice intermediazione commerciale.
5. Autoproduttore è l’impresa che acquista materie prime o semilavorati per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte.
Esclusione dall’obbligo di adesione a CONAI
Sono in genere esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi, ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata (ad es. il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e li utilizza nell’esercizio della propria attività professionale).
Tale esclusione viene meno nei tre casi seguenti:
• quando tali soggetti svolgono, con la merce acquistata, un’attività commerciale rispetto alla propria attività principale (ad es. il parrucchiere che rivende i prodotti di bellezza imballati ai propri clienti);
• quando tali soggetti acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività (ad es. il parrucchiere che acquista i prodotti di bellezza imballati all’estero);
• quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività (il parrucchiere che acquista le buste di carta presso fornitori nazionali, per consegnare ai propri clienti i prodotti di bellezza ceduti).
In allegato la guida completa del CONAI.