Tax credit per il cinema: l’Agenzia riordina i codici tributo. L’introduzione dei nuovi e l’andata in soffitta di quelli in uso fino a oggi fa seguito al rinnovato assetto della disciplina sul bonus riconosciuto alle imprese del settore.
Istituiti sette nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese del settore cinematografico e dell’audiovisivo. Vanno dal “6883” al “6889”. I codici, approvati con la risoluzione n. 81/E del 30 ottobre 2018, saranno operativi a partire dal prossimo 7 novembre.
I nuovi codici si sono resi necessari a seguito del riordino della disciplina sul tax credit cinema.
In particolare, l’articolo 15 della legge 220/2016 ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. I successivi articoli 16, 17, 18, 19 e 20, invece, riconoscono crediti alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, alle imprese di esercizio cinematografico e alle industrie tecniche e di post-produzione, agli esercenti di sale cinematografiche per il potenziamento dell’offerta, per favorire l’attrazione degli investitori esteri e per gli investitori esterni, non appartenenti al settore.
I decreti attuativi del Mibact e del Mef, datati 15 marzo 2018, hanno previsto che tali crediti sono utilizzabili in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
La risoluzione di oggi precisa che i crediti d’imposta maturati (articolo 1, commi 325-337, legge 244/2007, e articolo 8 Dl 9/2013) e non ancora interamente fruiti, potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, per l’importo residuo, con i nuovi codici tributo secondo le indicazioni fornite nella tabella.
Questo, perché, a decorrere dal 7 novembre, i vecchi codici “6823”, “6824”, “6826”, “6827”, “6828”, “6851”, “6852”, “6853” e “6854” (istituiti con le risoluzioni 258/2009, 85/2010 e 77/2015) saranno soppressi.