gestori-ticket-parcheggi-obblighi-registrazioneGestori dei ticket parcheggi: obblighi di registrazione ai fini fiscali. Indicazioni dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 48/2018.


Ecco quanto afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 48/2018 a seguito dell’interpello presentato da una società che oltre alla produzione di parcometri e sistemi di parcheggi a barriere, gestisce anche direttamente le aree di sosta.

 

L’interpello

 

Il gestore precisa che ha sempre provveduto ad annotare sul registro dei corrispettivi l’importo incassato nello stesso giorno del suo prelevamento dai singoli parcometri, conservando gli ultimi biglietti attestanti l’importo ritirato.
La società chiede se è tenuta alla conservazione dei suddetti report. 

 

Per il gestore la risposta è no, risultando sufficiente, secondo il suo parere, l’annotazione sul registro dei corrispettivi del totale della somma incassata nel giorno e la conservazione di tali scritture.

 

Gli apparecchi utilizzati per il rilascio dei ticket non prevedono registrazioni assimilabili al giornale di fondo, ma la stampa di un report di scassettamento della somma dei mezzi fisici di pagamento incassati nella sessione e il valore complessivo storico e della memorizzazione su memoria non volatile dei totali corrispettivi storici.

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

 

Il gestore del parcheggio, pur in assenza di un vero e proprio “giornale di fondo”, deve effettuare annotazioni simili a quelle che da questo deriverebbero, assumendo rilevanza qualunque documento, come il report di “scassettamento”, che consenta di giustificare tali dati e la loro correttezza.

 

Gli obblighi di registrazione ai fini fiscali sono gli stessi di quelli previsti per i soggetti che forniscono titoli di viaggio tramite l’utilizzo di apparecchi automatici

 

Norma alla mano la soluzione proposta dall’istante non è applicabile. L’Amministrazione risponde, infatti, che pur non potendo far conto su un vero e proprio giornale di fondo all’interno degli apparecchi, il gestore del parcheggio deve eseguire annotazioni analoghe a quelle in esso contenute “assumendo rilevanza qualunque documento (come il report di “scassettamento”) che consenta di giustificare tali annotazioni, nonché di controllarne la correttezza”.

 

La normativa di riferimento

 

Il documento di prassi ricorda quanto già detto con la risoluzione 116/2016 e cioè che i distributori di biglietti di trasporto e sosta rimangono fuori dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, in quanto i ticket da essi rilasciati fungono anche da certificazione fiscale del servizio prestato.

 

La risoluzione 116/2016 chiariva, inoltre, che il Dm 30 luglio 2009 ha equiparato la gestione dei dati fiscali dalle emettitrici dei titoli di viaggio a quelli di parcheggi, prevendo, in sostanza gli stessi obblighi ai fini delle annotazioni sui registri.

 

In particolare, l’articolo 2 del Dm stabilisce, tra l’altro, che “L’esercente l’attività di trasporto annota nel registro …… entro il primo giorno non festivo successivo e con riferimento al giorno in cui sono effettuate le operazioni, anche l’ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dal giornale di fondo (…). L’esercente l’attività di gestione dell’autoparcheggio effettua, negli stessi termini, analoga annotazione dell’ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti attraverso apparecchiature meccaniche o informatizzate o strumenti similari”.